Sentenza del 01/09/2015 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Redditi fondiari - Reddito da locazione di immobili - Dichiarazione - Obbligo - Modalità alternative di pagamento del canone - Irrilevanza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di dichiarare e assoggettare a imposizione i redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili. Il ricorrente sosteneva, o comunque prospettava, che le modalità alternative concordate tra le parti per adempiere all'obbligo di pagamento del canone potessero incidere sulla rilevanza fiscale del reddito o sulla sua effettiva percezione.
La decisione
La sentenza afferma che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 917/1986, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione. Pertanto, nel caso di locazione immobiliare, le modalità con cui le parti hanno concordato di adempiere all'obbligo di corrispondere il canone sono fiscalmente irrilevanti: il reddito locativo deve essere dichiarato secondo le regole previste, anche se il canone non è stato percepito nella forma ordinaria o non è stato materialmente riscosso.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili.
Per i redditi fondiari vige il principio di competenza catastale o giuridica, non quello di cassa: il reddito da locazione rileva fiscalmente indipendentemente dall'effettiva percezione del canone. Gli accordi privatistici sulle modalità alternative di pagamento non modificano l'obbligo tributario.
Massime di principio
- Per i redditi fondiari derivanti da immobili locati, l'obbligo fiscale nasce in linea generale dalla titolarità del reddito e non dall'effettivo incasso del canone.
- Le modalità di pagamento concordate tra locatore e conduttore, incluse compensazioni, prestazioni sostitutive o altre forme alternative, non eliminano di per sé la rilevanza fiscale del canone.
- L'assenza di incasso effettivo non è normalmente sufficiente a escludere il reddito imponibile; occorre verificare le specifiche eccezioni previste dalla normativa applicabile, come quelle relative alla comprovata morosità o alla risoluzione del contratto.
- Gli accordi privati possono regolare i rapporti civilistici tra le parti, ma non possono derogare autonomamente alle regole fiscali sulla determinazione e dichiarazione dei redditi fondiari.
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