Sentenza del 01/09/2015 n. 1785 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CATASTO - Rendita catastale - Impianto fotovoltaico - Base imponibile - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. Il fotovoltaico è stato qualificato, ai fini catastali, come assimilabile a una singola pala eolica e non a una centrale elettrica. Pertanto, nella determinazione della rendita catastale deve essere considerato il solo valore dell’immobile, con esclusione del valore dei pannelli fotovoltaici e degli impianti che non costituiscono elementi immobiliari rilevanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione catastale di un impianto fotovoltaico e la conseguente determinazione della rendita. Il ricorrente sosteneva che l’impianto dovesse essere assimilato a una singola pala eolica, con la conseguenza che la rendita doveva essere calcolata considerando esclusivamente il valore dell’immobile e non anche quello dei pannelli e degli altri impianti tecnologici. L’amministrazione, invece, aveva considerato l’impianto come una centrale elettrica o comunque come una struttura produttiva unitaria, includendo nella base imponibile anche gli impianti fotovoltaici.
Massime di principio
- Ai fini catastali, un impianto fotovoltaico non deve necessariamente essere trattato come una centrale elettrica: la qualificazione dipende dalla sua effettiva natura e funzione.
- Quando l’impianto è assimilabile a una singola pala eolica o a un’apparecchiatura tecnologica autonoma, la rendita catastale deve riferirsi al valore dell’immobile e non includere automaticamente il valore dei pannelli o degli impianti.
- La mera presenza di pannelli fotovoltaici non giustifica, da sola, l’incremento della rendita catastale; occorre verificare se tali componenti siano autonomamente rilevanti come elementi immobiliari e se incidano sulla struttura e sulla destinazione dell’immobile.
- In situazioni analoghe è decisiva la qualificazione concreta dell’impianto: la distinzione tra immobile produttivo e semplice impianto tecnologico può determinare l’inclusione o l’esclusione dei relativi valori dalla base di calcolo della rendita.
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