Sentenza del 01/09/2015 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, disconoscendo costi dedotti ai fini IRES e IRAP perché le relative fatture erano intestate alla ditta individuale "I B" e non alla società "I B S.r.l.". La contribuente aveva contestato l'accertamento per violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000, per l'errata applicazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e perché le irregolarità sarebbero state meramente formali. Il punto decisivo riguardava la possibilità per la società incorporante di dedurre i costi sostenuti e documentati a nome della ditta individuale incorporata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato, nella sostanza, l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'atto notarile del 28 dicembre 2005 avesse determinato l'incorporazione della ditta individuale nella società, con successione dell'incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi dell'incorporata. Pertanto, la sola intestazione delle fatture alla ditta individuale non rendeva i costi privi di inerenza né impediva la relativa deduzione da parte della società incorporante. L'Ufficio avrebbe dovuto contestare l'inerenza sostanziale o l'effettività dei costi, ma non lo aveva fatto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente aveva dedotto la violazione del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica, in assenza di specifiche ragioni di urgenza.
La questione è stata prospettata dalla contribuente, ma la decisione si è fondata principalmente sulla legittimità della deduzione dei costi nell'ambito della fusione per incorporazione.
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La contribuente aveva contestato il disconoscimento dei costi dedotti.
La deducibilità deve essere valutata in relazione all'effettività e all'inerenza sostanziale del costo. La mera intestazione della fattura all'impresa incorporata non esclude la deduzione quando l'incorporante è subentrata universalmente nei rapporti dell'incorporata.
Art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000
La contribuente aveva sostenuto che le irregolarità fossero meramente formali e non sanzionabili.
La norma è stata richiamata nell'eccezione difensiva, ma non costituisce il fondamento principale della decisione.
D.Lgs. n. 472/1997
La contribuente aveva richiamato la disciplina delle sanzioni tributarie in relazione a irregolarità ritenute meramente formali.
Il richiamo è stato svolto dalla contribuente, ma la controversia è stata definita principalmente sulla questione della successione dell'incorporante nei rapporti dell'incorporata e dell'inerenza dei costi.
Disciplina civilistica della fusione per incorporazione
La fusione per incorporazione comporta la successione dell'incorporante nei rapporti attivi e passivi dell'incorporata.
L'incorporante subentra senza soluzione di continuità nei rapporti sostanziali dell'incorporata, anche se i documenti o le obbligazioni non sono formalmente intestati all'incorporante. Tale successione consente, in linea di principio, di dedurre i costi sostenuti dall'incorporata, purché effettivi, inerenti e congrui.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione, l'incorporante subentra normalmente in tutti i rapporti dell'incorporata, compresi quelli fiscali e contabili, senza che la sola intestazione originaria dei documenti impedisca la deduzione dei costi.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un costo esclusivamente perché la fattura è intestata al soggetto incorporato; deve dimostrare l'inesistenza, l'estraneità all'attività, l'antieconomicità o la non inerenza sostanziale del costo.
- La continuità giuridica ed economica derivante dalla fusione deve essere documentata mediante l'atto di fusione, la contabilità e la prova del collegamento tra il costo e l'attività esercitata.
- La deduzione non è automatica: anche dopo una fusione, i costi devono essere effettivi, documentati, congrui e inerenti all'attività d'impresa.
- Le irregolarità meramente formali, prive di incidenza sulla determinazione del tributo o sui controlli dell'Amministrazione, possono non giustificare sanzioni; tuttavia, la valutazione dipende dalla concreta rilevanza della violazione.
- La sentenza riguarda specificamente la successione conseguente all'incorporazione e non esclude che l'Ufficio possa contestare autonomamente l'effettività o l'inerenza sostanziale dei costi.
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