Sentenza del 01/09/2015 n. 337 - Comm. Trib. Prov. Como
IRES - Reddito d'impresa - Operazioni infragruppo - Antieconomicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto antieconomica l'operazione di allocazione di costi tra società appartenenti allo stesso gruppo, presumendo che il trasferimento di reddito imponibile fosse privo di valide giustificazioni economiche. La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di disconoscere i costi infragruppo sulla base della loro presunta antieconomicità, nonostante si trattasse di società domestiche e nessuna consociata beneficiasse di regimi fiscali agevolati.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Lo spostamento di reddito imponibile mediante l'allocazione di costi infragruppo non può essere considerato antieconomico quando non determina un effettivo vantaggio fiscale complessivo per il gruppo e nessuna delle società coinvolte beneficia di agevolazioni fiscali. In assenza di un concreto risparmio d'imposta o di altri elementi idonei a dimostrare l'irrazionalità dell'operazione, la mera redistribuzione interna del reddito non giustifica il disconoscimento dei costi.
Norme richiamate
Disciplina IRES del reddito d'impresa
La determinazione del reddito imponibile deve basarsi su costi effettivi e inerenti, la cui deducibilità non può essere negata soltanto perché sostenuti nell'ambito di rapporti infragruppo o perché comportano una diversa distribuzione del reddito tra società del medesimo gruppo.
Principio di antieconomicità delle operazioni
L'antieconomicità può costituire un elemento indiziario per contestare un'operazione, ma deve essere collegata a una concreta irrazionalità economica o a un effettivo vantaggio fiscale indebito. Non è sufficiente la sola allocazione interna di costi se il gruppo, nel suo complesso, non consegue benefici fiscali.
Massime di principio
- La ripartizione di costi tra società dello stesso gruppo non è automaticamente antieconomica: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e l'effettiva inerenza dei costi.
- Quando tutte le società coinvolte sono soggette al medesimo regime fiscale e nessuna beneficia di agevolazioni, il semplice spostamento del reddito imponibile all'interno del gruppo non dimostra, da solo, un intento elusivo o un vantaggio fiscale indebito.
- L'Amministrazione finanziaria deve individuare elementi concreti di irrazionalità, sovrastima dei costi, inesistenza delle prestazioni o risparmio d'imposta; la mera comparazione tra costi e ricavi non è sufficiente.
- La documentazione relativa ai servizi infragruppo, ai criteri di riparto e alla loro utilità effettiva è essenziale per dimostrare l'inerenza e la ragionevolezza economica delle spese.
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