Sentenza del 01/09/2015 n. 1783 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Credito erariale - Prescrizione quinquennale - Art. 2948, n. 4 c.c . - Applicazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della prescrizione quinquennale è stata accolta in linea di principio. Per i crediti tributari periodici, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., salvo che intervengano validi atti interruttivi della prescrizione. Ne consegue che una cartella fondata su un credito non azionato per oltre cinque anni, in assenza di interruzioni, può essere contestata per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari indicati nella cartella di pagamento. È stato sostenuto che, trattandosi di somme dovute periodicamente, trovasse applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anziché un termine più lungo. Il principio è stato riferito sia ai tributi locali, relativi a prestazioni o servizi continuativi, sia ai tributi erariali, come imposte dirette e IVA, dovuti con periodicità, normalmente annuale.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è stata interpretata nel senso che i crediti tributari dovuti periodicamente, sia locali sia erariali, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- I tributi o le somme dovute con cadenza periodica, come imposte annuali e alcuni tributi locali, sono normalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Il termine va verificato considerando la scadenza del pagamento e l'eventuale notificazione di atti validi che interrompono la prescrizione, come una cartella, un'intimazione di pagamento o altri atti formalmente idonei.
- La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente: non è sufficiente che siano trascorsi cinque anni, ma occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati e verificare se vi siano state interruzioni.
- L'applicazione del termine quinquennale riguarda i crediti periodici; non deve essere estesa automaticamente a ogni credito tributario, poiché la natura del credito e la presenza di un titolo definitivo possono incidere sul termine applicabile.
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