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Sentenza

Sentenza del 01/09/2015 n. 3710 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Dazi - Valore in dogana - Royalties - Assoggettamento alla tassazione doganale - Condizione di vendita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la debenza dei dazi sulle royalties non comprese nel prezzo delle merci importate. In base all'art. 32, comma 1, lett. c), del Reg. CEE n. 2913/1992, tali corrispettivi devono essere aggiunti al valore doganale soltanto quando il loro pagamento costituisce una condizione di vendita, ossia quando il compratore non potrebbe ottenere la fornitura dei prodotti senza pagarli. Nei rapporti tra licenziante, licenziatario e fornitore estero occorre verificare se il licenziante eserciti un controllo effettivo sul produttore, giuridico o di fatto, tale da imporgli condizioni eccedenti la normale prassi commerciale. Il solo controllo sulla qualità della produzione, invece, non è sufficiente.

La decisione

La sentenza afferma che le royalties concorrono al valore in dogana solo se sono strettamente collegate al contratto di compravendita internazionale e rappresentano una condizione irrinunciabile della vendita. Se l'acquisto delle merci può avvenire senza il pagamento delle royalties, queste non devono essere aggiunte al valore doganale. Il controllo rilevante deve riguardare il produttore e può derivare da una partecipazione societaria o da un prevalente potere negoziale; non è sufficiente il normale controllo qualitativo sui prodotti.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, lett. c), Regolamento CEE n. 2913/1992

    Le royalties e i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando il compratore è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare.

    Le royalties sono imponibili in dogana soltanto quando il loro pagamento è una condizione necessaria e irrinunciabile della vendita delle merci importate.

  • Art. 32, comma 5, lett. b), Regolamento CEE n. 2913/1992

    Le royalties e i diritti di licenza non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare se non costituiscono una condizione della vendita delle merci importate.

    Quando le merci possono essere acquistate senza pagare le royalties, queste ultime restano escluse dal valore doganale.

Massime di principio

  • Per stabilire se una royalty è soggetta a dazio non è sufficiente verificare che sia collegata al prodotto: occorre accertare se il suo pagamento sia una condizione effettiva e irrinunciabile della vendita.
  • In presenza di licenziante, licenziatario e produttore estero, bisogna analizzare concretamente i rapporti contrattuali e societari per verificare se il licenziante controlli il produttore o possa imporgli condizioni non ordinarie.
  • Il controllo rilevante è quello sulla possibilità di produrre o vendere le merci, non il semplice controllo della qualità, normalmente compatibile con una prassi commerciale ordinaria.
  • L'onere dell'inclusione nel valore doganale richiede elementi concreti che dimostrino il nesso tra royalty e vendita delle merci importate; in assenza di tale nesso, la royalty non è imponibile ai fini doganali.

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