Ordinanza n. 1477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta,-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado contro il provvedimento fondato sulla riscontrata tachicardia persistente quale causa di esclusione
Esito
La controversia
L’Amministrazione ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il presupposto sanitario posto a fondamento del provvedimento impugnato: la sussistenza di una «tachicardia persistente con frequenza > 100 batt./min., in almeno due visite distinte con almeno due misurazioni ognuna», prevista come causa di esclusione dal titolo X, lett. c, n. 78, dell’allegato 1 al decreto del 25 febbraio n. 61772 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Il Consiglio di Stato ha rilevato la peculiarità del caso, nel quale l’interessato era stato sottoposto a due ECG nell’ambito di un’unica visita medica di revisione, e ha ritenuto necessario verificare se fosse effettivamente integrata la condizione fattuale richiesta dalla disciplina applicabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le questioni prospettate richiedessero l’approfondimento proprio del giudizio di merito e che le esigenze cautelari dell’Amministrazione potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la definizione accelerata della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. presso il Policlinico universitario Umberto I di Roma, Unità operativa di Cardiologia e Angiologia, per accertare l’effettiva sussistenza della tachicardia persistente secondo il requisito delle almeno due visite distinte con almeno due misurazioni ciascuna. Il verificatore dovrà comunicare alle parti la data delle operazioni con almeno dieci giorni di anticipo; la verificazione dovrà concludersi entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e la relazione dovrà essere depositata nei successivi venti giorni. È stato disposto un anticipo di euro 2.000 sul compenso del verificatore, provvisoriamente a carico della parte appellata. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello, nell’ambito della quale l’Amministrazione ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare rapidamente l’udienza di merito invece di adottare una misura cautelare sostanziale.
Richiamato nel dispositivo quale fondamento della decisione cautelare in appello.
Prevede la possibilità di porre provvisoriamente a carico di una parte l’anticipo sul compenso del verificatore.
Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo per accertare, tramite un organismo qualificato, fatti e condizioni tecniche rilevanti per la decisione.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002
Richiamato con riguardo al termine decadenziale di 100 giorni per la richiesta di liquidazione del compenso e delle spese del verificatore.
titolo X, lett. c, n. 78, allegato 1 al decreto del 25 febbraio n. 61772 del Comandante Generale della Guardia di Finanza
«tachicardia persistente con frequenza > 100 batt./min., in almeno due visite distinte con almeno due misurazioni ognuna»
Individua la condizione sanitaria prevista quale causa di esclusione e costituisce il parametro per la verificazione ordinata dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, in relazione alla natura sanitaria dei dati, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando, in appello cautelare, le questioni richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, ma le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del merito, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini della fissazione sollecita dell’udienza, senza sospendere sostanzialmente l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.
- La verificazione ex art. 66 c.p.a. è utilizzabile per accertare la concreta sussistenza di un presupposto tecnico o sanitario posto a fondamento del provvedimento amministrativo, soprattutto quando la documentazione disponibile non consenta di stabilire se siano state rispettate le condizioni richieste dalla disciplina applicabile.
- Quando una disposizione prevede che una condizione sanitaria debba essere accertata in più visite distinte e mediante più misurazioni, non è automaticamente sufficiente lo svolgimento di più misurazioni nell’ambito di una sola visita: il rispetto della distinta scansione delle visite costituisce oggetto di specifico accertamento.
- La disposizione della verificazione deve assicurare il contraddittorio tecnico, mediante la previa comunicazione alle parti della data delle operazioni e la possibilità di farvi assistere propri consulenti.
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