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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22638/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava più vizi: (i) mancata comunicazione della trasformazione del rito d'appello da cartolare a orale dopo la richiesta di trattazione orale, con conseguente nullità assoluta della formazione del giudizio d'appello; (ii) mancata notifica al difensore del decreto di differimento dell'udienza in primo grado e della nuova fissazione; (iii) vizi di motivazione e travisamento della prova circa la responsabilità penale in relazione all'utilizzo di una carta intestata al ricorrente. In particolare, rilevava che la richiesta di trattazione orale formulata dal coimputato Gilardi il 21/11/2023 non era stata comunicata alle altre parti e che, nondimeno, il processo era stato trattato oralmente e deciso il 15/10/2024 senza la presenza del difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di nullità del primo grado (ritenendo che il 'cronoprogramma' pubblicato dal giudice monocratico non fosse un decreto di rinvio extrasede ma un provvedimento organizzativo e che la lettura in udienza dell'ordinanza che fissava nuova data sostituisse la notifica, salvo specifiche ipotesi). Ha invece accolto il motivo relativo al giudizio d'appello: ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 23‑bis (norme emergenziali) e della disciplina transitoria, l'omesso avviso ai difensori dell'accoglimento della richiesta di trattazione orale costituisce causa di nullità assoluta dell'appello e della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata (nei confronti di Cavallucci Alex) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio in diversa composizione. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 23-bis D.l. 137/2020 (richiamato con la disciplina transitoria dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. 150/2022)

    “verrà trattato con le modalità di cui all’art. 23-bis L. 176/2020 pertanto l’udienza si terrà in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori, salvo che lo stesso Procuratore generale o una delle parti private avanzino richiesta di discussione orale nel termine previsto dalla legge”

    La Corte interpreta che, nel giudizio cartolare celebrato in regime emergenziale, la richiesta di trattazione orale impone l'obbligo di comunicazione ai difensori di fiducia; l'omessa comunicazione determina nullità assoluta dell'appello e della sentenza quando la presenza dei difensori sia obbligatoria.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Utilizzata come fondamento per qualificare come nullità assoluta l'omessa comunicazione della trasformazione del rito che incide sui diritti di difesa.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 178 per sottolineare la gravità della nullità quando sia prevista per legge la presenza difensiva.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di designazione di un sostituto d'ufficio in udienza; la Corte sottolinea che la designazione non supplisce all'obbligo di comunicazione previsto dalla disciplina emergenziale quando è stata richiesta la trattazione orale.

  • art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.

    Citando precedenti, la Corte precisa che la lettura in udienza dell'ordinanza che fissa nuova data può sostituire la citazione e gli avvisi per chi è presente, salvo i casi in cui sussistano nullità degli avvisi o legittimi impedimenti.

Massime di principio

  • In regime emergenziale (art. 23-bis e disposizioni transitorie) la richiesta di trattazione orale dell'appello impone l'obbligo di comunicazione alle parti e ai loro difensori di fiducia: l'omessa comunicazione è causa di nullità assoluta dell'appello e della sentenza quando la presenza dei difensori è prevista.
  • La designazione di un difensore sostitutivo ai sensi dell'art. 97, comma 4, non può sanare l'omessa comunicazione della trasformazione del rito quando la legge richiede la partecipazione del difensore di fiducia per la regolare svolgimento del contraddittorio orale.
  • La lettura in udienza dell'ordinanza che fissa una nuova udienza può sostituire la notifica degli avvisi per chi è presente, ma non è valida per sanare errori di notifica o assenze dovute a legittimo impedimento; va valutato caso per caso.
  • Le nullità assolute rilevabili in cassazione (artt. 178‑179 cod. proc. pen.) possono comportare l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio, anche in diversa composizione, quando il vizio abbia inciso sui diritti di difesa.
  • Quando si impugna una sentenza per vizi procedurali relativi alla forma di svolgimento del giudizio d'appello, è cruciale documentare le richieste di trattazione orale e le eventuali comunicazioni/assenze per valutare se si è verificata una violazione degli obblighi di notifica.

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