Cassazione Penale, Sentenza n. 27871/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/12/2021 che aveva confermato l'assoluzione di Esposito dal reato di appropriazione indebita (fatto non sussiste). Il Procuratore Generale deduceva vizi di motivazione relativi alla dichiarazione di responsabilità, in particolare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (profili attinenti alla valutazione del contenuto della prova dichiarativa).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente consistessero in censure della motivazione concernenti la valutazione del contenuto della prova dichiarativa, che sono preclusi al Pubblico Ministero in sede di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Con richiamo a precedente giurisprudenza (Sez. 5, n. 5716/2019, Righetto) la Corte ha quindi escluso la possibilità per il P.M. di rimettere in discussione in Cassazione la valutazione di merito della prova testimoniale e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Norma richiamata per la forma procedurale seguita nel deposito/istruttoria del ricorso (indicazione del procedimento secondo la disciplina emergenziale/ordinamentale vigente).
art. 608, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Dispositivo fondamentale che preclude al Pubblico Ministero, in sede di ricorso per cassazione, di dedurre vizi di motivazione concernenti i profili contenutistici della prova dichiarativa (ossia la valutazione della credibilità/sussistenza fattuale). In base a tale norma, censure che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione di merito della prova sono inammissibili.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019 (Righetto)
Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322 - 01
Precedente richiamato che conferma il principio applicativo dell'art. 608, comma 1-bis: il P.M. non può impugnare in Cassazione vizi della motivazione relativi alla valutazione delle prove dichiarative.
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica non può in Cassazione impugnare una sentenza di assoluzione sollevando censure che si riducono a contestazioni della valutazione del contenuto delle prove dichiarative (es. credibilità dei testimoni, contraddittorietà, manifesta illogicità) perché tali motivi sono preclusi dall'art. 608, comma 1-bis c.p.p.
- Per rendere ammissibile un ricorso del P.M. in Cassazione è necessario fondarlo su questioni di diritto, vizio procedurale rilevante, o violazioni normative; non è sufficiente sollecitare una rivalutazione dei fatti o della prova già compiuta dai giudici di merito.
- La presenza di una doppia conforme assoluzione (due gradi di giudizio che confermano l'assoluzione) rafforza la preclusione alla riesamina in Cassazione dei profili valutativi della prova dichiarativa.
- Se si ritiene che la decisione sia viziata per errori che non sono mera valutazione della prova (ad esempio: applicazione errata della legge, vizio di diritto, omessa valutazione di atti fondamentali, nullità procedurali), tali profili vanno individuati e dedotti espressamente per non incorrere in inammissibilità.
- In fase di redazione del ricorso per cassazione il P.M. deve distinguere chiaramente tra censure di merito (inammissibili) e questioni giuridiche o procedurali (potenzialmente ammissibili) e motivare in modo tecnico questa distinzione.
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