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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35840/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato la misura cautelare (31/01/2023, G.i.p.) nei confronti del ricorrente per il reato continuato di furto consumato e furto tentato pluriaggravato, commesso in concorso con Giuseppe CELSO il 8/12/2022 presso l'abitazione di Maria SOLIMENO a Eboli. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione, contestando l'interpretazione delle conversazioni intercettate, la mancanza di riscontri sul suo coinvolgimento, la verosimiglianza dell'accesso dall'esterno e richiamando elementi della denuncia della parte offesa relativi agli orari che, secondo la difesa, contrasterebbero con il momento del furto; inoltre sosteneva che la confessione del fratello Giuseppe fosse inaffidabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità, in materia di misure cautelari personali, è limitato al controllo dell'adeguatezza delle ragioni esposte dal giudice di merito ai canoni logici e ai principi di diritto e non consente una rinnovata valutazione dei fatti già esaminati. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e priva di vizi (tra l'altro richiamando intercettazioni dove il ricorrente è ripreso mentre risponde "Sto rubando" e la confessione del fratello), e ha concluso che vi erano elementi indiziari sufficienti quali le captazioni, la confessione di Giuseppe, il sopralluogo dei Carabinieri (appartamento messo a soqquadro e tentativo di asportare un televisore da 75" abbandonato per ingombro), il ruolo di vedetta e l'interesse del ricorrente agli oggetti asportati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata dalla difesa a fondamento della censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e conforme ai requisiti di legge

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (esecuzione della condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende)

  • Cass. Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019 (Mazzelli)

    Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976

    Principio di diritto richiamato che limita la revisione in Cassazione delle misure cautelari alla verifica dell'adeguatezza logico-giuridica della motivazione, escludendo il sindacato sulla rivalutazione dei fatti

  • Cass. Sez. U, n. 11 del 22/3/2000 (Audino)

    Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul medesimo principio limitativo del sindacato di legittimità nelle decisioni cautelari

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile solo se mira a dimostrare l'inadeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; non è lo strumento per rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove
  • Intercettazioni ambientali con frasi inequivoche (es. "Sto rubando") e confessioni di un coimputato costituiscono elementi indiziari particolarmente gravanti e possono legittimare il mantenimento di una misura cautelare se la motivazione li collega logicamente all'ipotesi del reato
  • Rapporti di collaborazione materiale (vedetta, disponibilità a trasportare la refurtiva) e la prova di essere destinatario di parte della refurtiva rafforzano l'imputazione di concorso nel furto
  • Contestazioni generiche o nuove interpretazioni dei fatti, prive di segni di illogicità o di violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito, difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione
  • Chi propone ricorso alla Cassazione contro provvedimenti cautelari deve concentrare l'atto sulle evidenze di vizio motivazionale concreto (contraddizioni, illogicità manifeste, omissioni rilevanti di valutazione) per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie

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