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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10600/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, contestava la misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva rispetto ai parametri legali e non adeguatamente motivata, chiedendo una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure tendevano a sollecitare un riesame di merito non consentito in sede di legittimità e che i giudici di appello avevano motivato in modo sufficiente valorizzando la gravità dei fatti, la capacità criminale desunta dai precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena mirassero a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della sanzione, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. È stata confermata la decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come elementi implicitamente considerati nella determinazione della pena, specie quando la sanzione è contenuta entro o al di sotto della media edittale.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico su ogni singolo elemento previsto dalla legge.
  • L'obbligo di motivazione rafforzata sulla pena sussiste solo quando la sanzione si discosta in modo significativo dal minimo edittale; se la pena è contenuta al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono compresi i parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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