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Ordinanza

Ordinanza n. 540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 07205/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi articolati dall’appellante; emerge soltanto che l’appello contestava la valutazione del fumus boni iuris compiuta dal giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all’esito della sommaria e preliminare delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergessero elementi tali da discostarsi dalla valutazione del fumus boni iuris effettuata dal TAR. Ha quindi respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare. In ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della controversia, ha compensato integralmente le spese del grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato decide sulla base di una sommaria e preliminare delibazione, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando i motivi e le deduzioni dell’appellante non offrono elementi sufficienti per superare la valutazione del fumus boni iuris compiuta dal giudice di primo grado.
  • La peculiarità della fattispecie e la natura della controversia possono giustificare la compensazione delle spese dell’appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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