Ordinanza n. 540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 07205/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (regione appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi articolati dall’appellante; emerge soltanto che l’appello contestava la valutazione del fumus boni iuris compiuta dal giudice di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all’esito della sommaria e preliminare delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergessero elementi tali da discostarsi dalla valutazione del fumus boni iuris effettuata dal TAR. Ha quindi respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare. In ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della controversia, ha compensato integralmente le spese del grado cautelare.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato decide sulla base di una sommaria e preliminare delibazione, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando i motivi e le deduzioni dell’appellante non offrono elementi sufficienti per superare la valutazione del fumus boni iuris compiuta dal giudice di primo grado.
- La peculiarità della fattispecie e la natura della controversia possono giustificare la compensazione delle spese dell’appello cautelare.
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