Sentenza del 10/05/2022 n. 14850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza che aveva accolto il ricorso della MC PRODUCTION contro avviso d'accertamento relativo a IRES e IRAP anno 2006, con imputazione di ricavi non contabilizzati e disconoscimento della deduzione di interessi passivi da finanziamenti infragruppo. Nel corso del giudizio la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 art.6, depositando la domanda dalla quale risultava nulla a debito. Era intervenuto un decreto di estinzione del processo; la contribuente ha poi chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art.391 c.p.c., comma 3, per far constatare il perfezionamento della definizione agevolata e dichiarare estinto il giudizio con cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di trattazione ex art.391 c.p.c., comma 3, rilevando che la richiesta era finalizzata in sostanza alla declaratoria di estinzione già pronunciata e mancava di un interesse sostanziale e di utilità autonoma. Ha confermato il decreto presidenziale di estinzione del giudizio (n. 2740/2022) in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata e ha compensato le spese di questa fase processuale. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'estinzione derivante dalla definizione agevolata ha rilevanza di ordine pubblico e può essere rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata estingue il giudizio; l'istanza di trattazione volta unicamente alla declaratoria di estinzione non è sufficiente per assumere interesse processuale alla trattazione del merito.
L'istanza di trattazione ex art.391 c.p.c. richiede un interesse concreto e un'utilità sostanziale della misura richiesta; non è ammissibile se finalizzata esclusivamente a ottenere una diversa dichiarazione di estinzione senza effetti pratici differenti.
Cassazione, Sez. Un.
L'effetto estintivo della definizione agevolata ha rilevanza pubblicistica e può essere rilevato d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dal legislatore e la domanda di definizione è accettata, il giudizio si estingue e la declaratoria di estinzione ha rilevanza di ordine pubblico, rilevabile anche d'ufficio.
- Una istanza ex art.391 c.p.c. comma 3 è ammissibile solo se il ricorrente mostra un interesse concreto e un'utilità sostanziale della fissazione dell'udienza; non basta chiedere la mera sostituzione di una declaratoria di estinzione già esistente senza effetti pratici diversi.
- Il giudice può confermare l'estinzione anche quando la parte propone atti processuali volti esclusivamente a ottenere una diversa forma di dichiarazione di estinzione; tali atti possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
- Le parti devono curare i termini procedurali previsti per le istanze di trattazione e per l'impugnazione dei provvedimenti relativi alla definizione; il mancato rispetto dei termini può portare alla conferma del decreto di estinzione.
- In presenza di una definizione agevolata che produca nulla a debito, il contribuente ha ottenuto l'esito sostanziale favorevole e l'Amministrazione non può proseguire la pretesa nel giudizio estinto; le spese di fase possono essere compensate.
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