Cassazione Civile, Ordinanza n. 33451/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società agricola per il pagamento di una somma capitale di euro 644.785,30. L’opposizione al decreto, proposta dalla società debitrice, fu respinta dal Tribunale di Parma. In appello intervinsero due persone fisiche, quali eredi accettanti con beneficio di inventario di un socio deceduto e anche nella qualità di soci/legali rappresentanti della società. La Corte d’appello rigettò il gravame ritenendo non esaminabile una richiesta istruttoria già formulata in primo grado e non adeguatamente coltivata. Con il ricorso per cassazione gli impugnanti dedussero la nullità della sentenza e del procedimento, denunciando violazione degli artt. 112, 183, 184 e 189 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato abbandonata l’istanza di prova testimoniale. Sostenevano che la volontà di insistere sulla prova emergesse dalla verbalizzazione d’udienza, dalla comparsa conclusionale, dall’atto di appello e dalle note di precisazione delle conclusioni; inoltre la mancata ammissione della prova sarebbe stata decisiva e il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo stata trascritta nel ricorso l’istanza istruttoria e pur risultando che la prova fosse stata riproposta, i ricorrenti non hanno assolto l’onere di indicare specificamente il nesso eziologico tra il mancato esame della prova e l’errore denunciato, né di dimostrarne la decisività, cioè la capacità di sovvertire l’esito della decisione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, disponendo altresì l’accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza o del procedimento può essere dedotta, ma la censura va sorretta da una critica processualmente idonea e decisiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge processuale è scrutinabile solo se la doglianza è strutturata in modo pertinente e autosufficiente
richiamato per denunciare omessa pronuncia o mancato esame dell’istanza istruttoria
richiamato in relazione alla formulazione e riproposizione delle istanze istruttorie
richiamato in relazione alla fase istruttoria e alla riproposizione delle prove
richiamato in relazione alla precisazione delle conclusioni
art. 24 Cost.
invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa
nel giudizio di appello le prove non ammesse o non esaminate devono essere ritualmente riproposte e la censura è ammissibile solo se ne sia allegata la decisività
richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’udienza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
non citato espressamente, ma la Corte valorizza l’onere della parte di allegare e dimostrare la decisività della prova
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico; il semplice rinvio generico agli atti difensivi non è sufficiente, salvo che dal complesso della condotta processuale emerga in modo univoco la volontà di insistere sulla prova.
- La deduzione in cassazione del vizio derivante dalla mancata ammissione di mezzi istruttori è inammissibile se il ricorrente non trascrive il contenuto della prova dedotta e non indica in modo puntuale perché quella prova sarebbe stata decisiva ai fini di una decisione diversa.
- Per censurare utilmente il mancato ingresso di una prova, occorre allegare sia il nesso causale tra l’omissione istruttoria e l’errore decisorio, sia la concreta idoneità della prova a sovvertire l’esito del giudizio.
- La mancata specificazione della decisività del mezzo istruttorio impedisce alla Corte di cassazione il controllo di legittimità e conduce all’inammissibilità del ricorso.
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