Cassazione Penale, Sentenza n. 21839/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente eccepiva la nullità assoluta della sentenza della Corte d'Appello per avere la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello essere stata effettuata al difensore di fiducia anche per conto dell'imputato, nonostante l'imputato non avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore; l'avvocato difensore ha inoltre depositato note a sostegno del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'eccezione di nullità allora proposta costituisce una nullità a regime intermedio e, secondo la consolidata giurisprudenza, tali nullità devono essere dedotte tempestivamente nel corso del giudizio di appello (nei limiti dell'art. 182 c.p.p.) e rilevate entro i termini dell'art. 180 c.p.p.; essendo l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, essa è tardiva. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato può dar luogo a nullità di regime intermedio se non rispettate le condizioni previste; la Cassazione considera questa ipotesi come nullità non immediatamente rilevabile in sede di legittimità se non eccepita tempestivamente nel giudizio di merito
Stabilisce i limiti entro i quali le nullità relative agli atti preliminari al giudizio di appello possono essere dedotte; le nullità a regime intermedio sono deducibili nei limiti previsti da questa norma
Indica i termini entro i quali le nullità devono essere rilevate: le nullità intermedie devono essere eccepite entro i termini ivi previsti altrimenti diventano inopponibili in sede di legittimità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017; Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019
La giurisprudenza ha chiarito che la notifica al difensore in luogo del domicilio dà luogo a nullità di regime intermedio e che tali nullità devono essere tempestivamente eccepite nel corso del giudizio di appello; se sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili
Massime di principio
- La notifica effettuata al difensore anziché al domicilio dichiarato configura una nullità di regime intermedio: va eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di merito (appello) e nei limiti di compatibilità previsti dall'art. 182 c.p.p.; se non sollevata in tempo, non può essere dedotta in Cassazione
- Chi invoca nullità relative alla regolarità delle notifiche deve proporre l'eccezione nel primo grado utile del procedimento (o nel corso dell'appello se la nullità è sorta in quella fase); la tardività determina l'inammissibilità del rimedio straordinario
- Difensori e imputati devono curare l'elezione di domicilio e la documentazione delle procure e delle domiciliazioni per evitare contestazioni sulla regolarità delle notifiche
- La parte che ritiene illegittima una notifica può chiedere l'annullamento dell'atto o l'annullamento del giudizio solo se la nullità è stata tempestivamente eccepita; in assenza di tempestiva eccezione, la decisione di merito resta efficace
- La presentazione tardiva di motivi in Cassazione può comportare oltre all'inammissibilità anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; pertanto è importante valutare la tempestività delle eccezioni procedurali prima di proporre ricorso
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