Cassazione Penale, Ordinanza n. 01398/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e ha considerato aspecifici, oltre che ripetitivi, il terzo e il quarto motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con i primi due motivi, la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello; con il terzo e il quarto motivo ha riproposto censure relative al giudizio di responsabilità già esaminate e respinte dal giudice di merito. Dall'ordinanza emerge che la censura sulla notifica era già stata ritenuta non dedotta tempestivamente nel giudizio di appello e, comunque, manifestamente infondata, poiché il destinatario risultava essersi trasferito dal domicilio dichiarato e, in occasione di un fermo di poche ore, aveva anche eletto domicilio in altro luogo; gli ulteriori motivi sono stati qualificati come aspecifici e meramente riproduttivi di doglianze già disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il principio di specificità dei motivi, poiché i motivi aspecifici e riproduttivi sono stati dichiarati inammissibili.
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la nullità della notificazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente eccepita nel giudizio di appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La nullità della notificazione del decreto di citazione in appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa eccezione non è stata tempestivamente formulata nel giudizio di appello.
- La nullità della notificazione è comunque esclusa quando risulti che l'imputato si sia trasferito dal domicilio dichiarato e che abbia successivamente eletto domicilio in un diverso luogo in occasione di un fermo, senza che emerga un vizio effettivo della vocatio in iudicium.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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