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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46055/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato l'assoluzione per appropriazione indebita, deducendo: (1) vizio di motivazione circa la data di versamento/incasso dell'assegno di euro 80.000 (sostiene che l'incasso sia avvenuto dopo la morte del de cuius, quindi privo di titolo); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione sull'elemento psicologico e nell'assunto che la delega bancaria rendesse lecite operazioni a proprio vantaggio, lamentando contraddittorietà e che la titolarità di operare non legittima automaticamente atti finalizzati ad appropriazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e reiterazione di questioni già esaminate e risolte dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la motivazione della doppia sentenza conforme fosse adeguata: i giudici di merito avevano valorizzato il riconoscimento di debito di euro 300.000 da parte del de cuius, l'esistenza di una delega bancaria senza limiti e senza obbligo di rendiconto, i versamenti operati dalla resistente sul conto, il rapporto di fiducia dovuto alla convivenza e la regolarità di emissione e incasso dell'assegno (versato il 17/01/2017 secondo i giudici). Il ricorso veniva dunque considerato una riproposizione non specifica di censure di merito e una valutazione alternativa delle prove non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità, ossia quando il ricorso non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata o si limita a ripetere motivi già esaminati e disattesi dalla corte di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di infliggere ammende a chi propone un ricorso inammissibile per colpa; qui applicata per fissare l'ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o per proporre una diversa lettura dei fatti: le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • Un ricorso che si limita a riproporre motivi già esaminati e motivatamente respinti in appello è aspecifico e, ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c), può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando è documentata l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente 'senza limiti e senza obbligo di rendiconto', le operazioni compiute dal delegato possono essere ritenute legittime salvo prova che esse abbiano ecceduto specifici limiti della delega.
  • Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni: è sufficiente che la decisione manifesti una struttura argomentativa complessiva coerente che renda evidente il rigetto delle censure.
  • In contestazioni sulla temporalità di atti (es. data di emissione vs data di incasso di assegni), occorre produrre prove documentali chiare e puntuali; tuttavia, se il giudice di merito ha dato una spiegazione credibile, la Cassazione non può sostituirsi nella rivalutazione della credibilità.
  • Chi propone un ricorso in Cassazione deve formulare censure di diritto specifiche e motivate: l'assenza di specificità oltre al carattere reiterativo può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche a titolo di ammenda e condanna alle spese.

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