Cassazione Penale, Ordinanza n. 25612/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello del coimputato e confermato la decisione di primo grado nei suoi confronti. Con il ricorso ha dedotto la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che i reati a lui ascritti si sarebbero estinti per prescrizione e che, pertanto, la Corte avrebbe dovuto rilevare immediatamente una causa di non punibilità. La difesa ha inoltre insistito, anche tramite memoria, sulla lettura delle risultanze testimoniali e documentali per sostenere l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già affrontato la questione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. con motivazione solida e immune da illogicità manifeste. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato in doppia conforme, attività preclusa in sede di legittimità. In applicazione del principio secondo cui il proscioglimento immediato in presenza di causa estintiva è possibile solo se dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto, la non attribuibilità all'imputato o l'irrilevanza penale, la Corte ha ritenuto non univoci gli elementi valorizzati dalla difesa, anche con riguardo alle testimonianze, alla legittimità dell'intervento edilizio e all'efficacia del provvedimento comunale di compatibilità paesaggistica. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il proscioglimento immediato in presenza di causa estintiva del reato è possibile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato; in mancanza di tale evidenza, il giudice non può sostituire all'accertamento un semplice apprezzamento.
È richiamato come fonte della disciplina del proscioglimento immediato per cause estintive e del limite al sindacato di legittimità sulla rilettura del compendio istruttorio.
Massime di principio
- In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando la prova dell'innocenza sia immediatamente e inequivocamente desumibile dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti o approfondimenti.
- La verifica richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. ha natura di constatazione ictu oculi e non di valutazione complessa: se gli elementi a discarico non sono assolutamente univoci, il proscioglimento immediato non è dovuto.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione dell'art. 129 c.p.p., miri a ottenere una nuova lettura delle risultanze testimoniali e documentali già apprezzate dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- La presenza di un provvedimento amministrativo favorevole o di un profilo di regolarizzazione urbanistico-paesaggistica non comporta automaticamente l'estinzione del reato, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sananti.
Come è indicizzato
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