Cassazione Penale, Sentenza n. 16525/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dopo l'annullamento della precedente sentenza; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva (reiterata e infraquinquennale), lamentando che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la sua valutazione né effettuato il bilanciamento con le attenuanti richieste; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare mancata fissazione e motivazione della pena base e dell'aumento per la continuazione. In primo grado l'imputato era stato condannato per possesso di patente falsa e per altro reato riqualificato in appello (la Corte d'appello ha riqualificato il capo A dagli artt. 497-bis a 477 e 482 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato (la notifica del decreto all'imputato, detenuto ad Alghero, era avvenuta il 27/03/2024). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi nella parte in cui riguarda il trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena perché la Corte d'appello non ha motivato la ricorrenza della recidiva, non ha fissato né motivato la pena base né l'aumento per la continuazione. La causa è rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Usato dalla Corte d'appello per la riqualificazione del capo A (falsificazione/uso di documento di identificazione); la cassazione registra tale riqualificazione ma ha censurato la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio conseguente
Collegato all'art. 477 nella riqualificazione dell'illecito relativo al documento di identificazione contraffatto; la valutazione della pena conseguente alla riqualificazione deve essere adeguatamente motivata
Titolo di reato originariamente affisso in primo grado e poi sostituito dalla Corte d'appello con la riqualificazione agli artt. 477 e 482; la modifica del titolo influisce sulla determinazione del trattamento sanzionatorio
La Corte ha richiamato la contestata recidiva (reiterata ed infraquinquennale) ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia motivato adeguatamente la ricorrenza della recidiva né effettuato il bilanciamento con le attenuanti; per l'applicazione della recidiva è necessaria motivazione puntuale
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte d'appello ha omesso di fissare e motivare l'aumento per la continuazione con il reato del capo B; la Cassazione richiede che l'incremento per continuazione sia quantificato e motivato
Giurisprudenza - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per il principio che la Corte di cassazione, quando è dedotto un 'error in procedendo', può esaminare direttamente gli atti processuali per valutare la questione di fatto (usata qui per verificare l'effettiva notifica del decreto)
Massime di principio
- La mancata notifica di atti processuali può essere eccepita ma la Cassazione, se chiamata a decidere, può esaminare gli atti e dichiarare infondata l'eccezione se la notifica risulta documentata
- Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato in modo specifico: non è sufficiente l'enunciazione della recidiva derivante dalle pregresse condanne, occorre valutare e motivare la maggiore offensività e bilanciarla con eventuali attenuanti
- La determinazione della pena richiede l'indicazione e la motivazione della pena base e di ogni aumento (es. per continuazione); l'omissione di tali elementi determina l'annullamento limitato alla materia sanzionatoria
- La riqualificazione del titolo di reato da parte del giudice di appello impone una nuova e adeguata valutazione del trattamento sanzionatorio; la semplice indicazione del quantum «equo» senza motivazione non è sufficiente
- In caso di vizi motivazionali limitati al trattamento sanzionatorio la Cassazione può annullare solo la parte impugnata e disporre il rinvio per nuovo esame (non sempre annulla l'intera pronuncia)
- Se si contesta una decisione su recidiva o continuazione, il ricorrente deve prospettare con precisione i profili motivazionali mancanti o errati per ottenere l'accoglimento della censura
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