Sentenza del 03/07/2019 n. 4244 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alle somme iscritte a ruolo in via definitiva sulla base di un avviso di rettifica e liquidazione dell'anno 2003. In primo grado sosteneva che la cartella fosse priva di adeguata motivazione, poiché l'Ufficio non aveva prodotto l'avviso presupposto né i relativi allegati, e contestava inoltre la qualificazione del terreno, ritenendolo edificabile solo in parte. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza dimostrando documentalmente che l'avviso di rettifica e liquidazione era stato regolarmente notificato il 29/03/2007 e non era stato impugnato dal contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestiva e ammissibile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, la produzione in appello dei documenti relativi alla notifica dell'avviso presupposto. Poiché l'avviso era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato, era divenuto definitivo e non poteva più essere contestato nel giudizio contro la cartella. Di conseguenza, la cartella è stata dichiarata legittima e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato. Non sono state liquidate spese, in quanto il contribuente non si era costituito in appello; le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, diversamente dalla disciplina ordinaria prevista dall'art. 345, ultimo comma, c.p.c. La Commissione ha quindi ammesso la documentazione prodotta dall'Agenzia per dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Art. 345, ultimo comma, codice di procedura civile
La norma è richiamata solo per evidenziare la differenza rispetto al rito tributario: nel processo civile ordinario la produzione di nuovi documenti in appello è soggetta a limiti più rigorosi.
Principio della definitività dell'avviso di accertamento non impugnato
Un avviso di accertamento o di rettifica regolarmente notificato e non impugnato entro i termini diventa definitivo. Nel successivo giudizio contro la cartella fondata su tale atto non è normalmente più possibile contestare il merito della pretesa tributaria, salvo specifiche questioni proprie della cartella o vizi della notifica e dell'esecuzione.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, esso diventa definitivo e le contestazioni sul merito non possono essere riproposte, di regola, impugnando la successiva cartella di pagamento.
- Nel processo tributario la documentazione sulla notifica dell'atto presupposto può essere prodotta anche in appello, nei limiti previsti dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
- La mancata produzione dell'avviso presupposto in primo grado non comporta necessariamente l'illegittimità definitiva della cartella: se in appello viene dimostrata la regolare notifica dell'avviso e la sua mancata impugnazione, il giudice può riformare la decisione di primo grado.
- Quando si impugna una cartella fondata su un precedente avviso ormai definitivo, occorre concentrare le contestazioni su vizi propri della cartella, della notifica o della procedura di riscossione, non su questioni di merito già contenute nell'avviso non impugnato.
- La regolare notifica dell'atto presupposto è decisiva: se la notifica è inesistente o invalida, oppure se l'atto non è mai stato portato a conoscenza del contribuente, possono invece riaprirsi questioni relative alla validità della pretesa e alla cartella successiva.
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