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Sentenza

Sentenza del 03/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - preavviso di iscrizione di ipoteca - notificazione - pec - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a cartelle di pagamento per complessivi euro 186.433,75. Ha contestato, principalmente, l'inesistenza o invalidità della notificazione del preavviso effettuata tramite PEC e ha sostenuto di non essere responsabile, o di esserlo solo entro il limite del patrimonio netto ricevuto, per i debiti tributari della società scissa. Sono state inoltre riproposte contestazioni sulla mancata notifica delle cartelle presupposte, sull'assenza di una preventiva intimazione di pagamento e sulla prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale sulle spese di primo grado, ritenute insufficienti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello principale della società. Ha ritenuto legittima la notificazione tramite PEC del preavviso di iscrizione ipotecaria, richiamando gli artt. 26, 49, comma 2, e 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973. In ogni caso, la tempestiva proposizione del ricorso ha sanato eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo, escludendo l'inesistenza della notifica. Quanto alla scissione parziale, la società beneficiaria è stata ritenuta solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti fiscali anteriori all'operazione, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 472/1997, senza applicazione dei limiti previsti dal codice civile per le obbligazioni civili. La questione di legittimità costituzionale è stata giudicata genericamente prospettata e manifestamente infondata. È stato invece accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e sono state rideterminate le spese: euro 5.120,00 per il primo grado a favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre alle somme per il secondo grado pari a euro 3.000,00 per l'Agenzia delle Entrate, euro 3.000,00 per Agenzia delle Entrate-Riscossione, euro 220,00 per la Regione Liguria, euro 180,00 per la Camera di Commercio ed euro 760,00 per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina della notificazione degli atti della riscossione consente di ritenere legittima la notificazione tramite PEC del preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • Art. 49, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto collegato alla procedura di riscossione e funzionale all'esecuzione, può essere notificato secondo le forme previste per gli atti della riscossione.

  • Art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è un atto prodromico alla garanzia ipotecaria e può essere notificato anche tramite PEC.

  • Art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente.

  • Art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, la responsabilità delle società beneficiarie è solidale e illimitata.

  • Artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del codice civile

    I limiti di responsabilità previsti per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione non si applicano alla particolare disciplina della responsabilità tributaria esaminata.

  • Art. 15, commi 2-ter e 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i criteri previsti per il processo tributario e può essere ridotta secondo la disciplina applicabile alle controversie in cui è parte un ente impositore o della riscossione.

  • Art. 1, commi 5 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

    Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure, secondo criteri e atti organizzativi generali, di avvocati del libero foro. Nel caso concreto la procura al difensore è stata ritenuta regolare.

Massime di principio

  • Un preavviso di iscrizione ipotecaria può essere notificato tramite PEC quando la normativa sulla riscossione lo consente e l'atto è trasmesso con modalità idonee a renderlo conoscibile al destinatario.
  • La proposizione tempestiva del ricorso, con contestazione nel merito dell'atto, normalmente dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e sana i vizi formali della notifica, salvo casi eccezionali di inesistenza materiale dell'atto o della notificazione.
  • Nelle operazioni di scissione, la responsabilità per debiti tributari anteriori può essere più ampia di quella prevista dal codice civile per le obbligazioni ordinarie: la società beneficiaria può rispondere solidalmente e senza il limite del patrimonio netto ricevuto.
  • La contestazione della responsabilità tributaria derivante da una scissione deve confrontarsi specificamente con le norme fiscali speciali e non può fondarsi soltanto sui limiti civilistici della responsabilità della società beneficiaria.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale devono essere puntuali, rilevanti e non manifestamente infondate; una censura generica, basata sulla maggiore severità della disciplina fiscale, può essere dichiarata inammissibile o infondata.
  • La soccombenza nel giudizio tributario può comportare la condanna al pagamento delle spese in favore di ciascun ente costituito, con importi determinati in relazione al valore della controversia e all'attività processuale svolta.

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