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Sentenza

Sentenza del 03/07/2019 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - Agente della Riscossione - costituzione in giudizio - rappresentanza - avvocato del libero foro - rappresentanza - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria, deducendo il difetto di sottoscrizione dell'atto, l'inesistenza o irregolarità della notificazione, l'omessa comunicazione preventiva, la mancata sottoscrizione del ruolo e, in appello, la tardiva costituzione di EQUITALIA e l'irregolarità della procura conferita da ADER a un avvocato del libero foro.

La decisione

La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto regolare la rappresentanza processuale di ADER, poiché il regolamento di amministrazione del 26 marzo 2018 costituiva l'atto organizzativo generale richiesto dalla legge e la delibera del 17 dicembre 2018 giustificava concretamente il ricorso a un avvocato del libero foro. La tardiva produzione di tali documenti non era preclusa, potendo comunque il giudice assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. La tardiva costituzione di EQUITALIA è stata ritenuta irrilevante in assenza di specifiche decadenze processuali. Nel merito, la contribuente avrebbe potuto contestare soltanto i vizi propri dell'iscrizione ipotecaria, non quelli della relativa comunicazione; la comunicazione preventiva risultava effettuata e i vizi relativi al ruolo avrebbero dovuto essere dedotti impugnando il primo atto della riscossione ricevuto. O.S. è stata condannata a rifondere ad ADER le spese del grado, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225

    Richiede un atto organizzativo generale che disciplini, tra l'altro, le modalità con cui ADER può avvalersi di difensori appartenenti al libero foro.

  • Regolamento di amministrazione di ADER del 26 marzo 2018, art. 4, commi 3 e 4

    È stato ritenuto l'atto organizzativo generale idoneo a fondare la rappresentanza processuale di ADER mediante avvocati del libero foro.

  • Art. 182 c.p.c.

    Consente al giudice di invitare la parte a regolarizzare la procura o il mandato difensivo; la produzione successiva dei documenti giustificativi è stata ritenuta ammissibile perché avrebbe reso inutile tale intervento.

  • Art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    Individua l'iscrizione ipotecaria come l'atto sostanziale oggetto dell'impugnazione.

  • Art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Riconosce l'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria nel processo tributario.

  • Art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notificazione a mezzo posta degli atti della riscossione, inclusa la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria secondo la decisione.

Massime di principio

  • La procura conferita da ADER a un avvocato del libero foro è legittima quando risultano prodotti sia l'atto organizzativo generale previsto dalla normativa sia la delibera o motivazione specifica che giustifica il ricorso al professionista esterno.
  • Eventuali irregolarità della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non incidono automaticamente sulla validità dell'iscrizione: possono soprattutto impedire il decorso del termine per impugnare l'atto comunicato.
  • Nel processo tributario devono essere contestati i vizi propri dell'atto effettivamente impugnato; i vizi degli atti prodromici o del ruolo vanno fatti valere impugnando il primo atto successivo notificato al contribuente.
  • La tardiva costituzione dell'agente della riscossione non determina di per sé l'accoglimento del ricorso se il contribuente non dimostra una concreta decadenza da attività processuali.
  • La contestazione della conformità della documentazione prodotta dall'amministrazione deve essere tempestiva; una contestazione tardiva può non incidere sull'esito se la documentazione dimostra comunque l'adempimento dell'obbligo.
  • La tempestiva impugnazione dell'atto può sanare i vizi della notificazione o della comunicazione che abbiano comunque consentito al contribuente di conoscere l'atto e difendersi.

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