Sentenza del 03/07/2019 n. 559 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto alla detrazione dell'IVA in merito ai costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti allo scopo di coprire i costi complessivi. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell'insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo - Spese generali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA assolta sui compensi pagati per la gestione di un fondo costituito mediante donazioni e dotazioni. L'università svolgeva sia attività imponibili sia attività esenti e utilizzava i redditi degli investimenti per finanziare i costi complessivi delle proprie attività. L'università sosteneva che tali costi fossero spese generali connesse all'intera attività economica e quindi detraibili parzialmente. L'amministrazione tributaria riteneva invece che i costi fossero direttamente imputabili a un'attività di investimento non economica e non soggetta a IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'IVA relativa ai costi di gestione del fondo non è detraibile. La raccolta di donazioni e dotazioni non costituisce un'attività economica, poiché manca un rapporto diretto tra somme ricevute e una prestazione resa a titolo oneroso. Anche l'investimento di tali somme è considerato il prolungamento diretto di tale attività non economica. Inoltre, i costi di gestione non erano incorporati nel prezzo di specifiche operazioni imponibili né costituivano vere spese generali direttamente connesse al complesso delle attività economiche dell'università. La decisione favorevole all'università è stata quindi esclusa in sede di interpretazione pregiudiziale.
Norme richiamate
Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta
Il diritto alla detrazione presuppone che i beni o servizi acquistati a monte siano utilizzati per operazioni imponibili a valle e che sussista un nesso diretto e immediato con tali operazioni, anche eventualmente tramite spese generali effettivamente incorporate nei prezzi.
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso
La soggezione all'IVA richiede un'attività effettuata a titolo oneroso, con un rapporto diretto tra la prestazione e il corrispettivo.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita ... un'attività economica
La qualifica di soggetto passivo dipende dall'esercizio di un'attività economica, intesa come attività svolta a titolo oneroso o sfruttamento di beni per ottenere introiti aventi carattere stabile.
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta
La disciplina previgente, sostanzialmente equivalente all'articolo 168 della direttiva IVA, richiedeva anch'essa un collegamento tra costi a monte e operazioni imponibili a valle.
Massime di principio
- L'IVA assolta su costi relativi alla raccolta o gestione di donazioni e dotazioni, che non costituiscono il corrispettivo di una prestazione, non è normalmente detraibile.
- L'investimento finanziario di fondi ricevuti gratuitamente conserva, ai fini IVA, la natura di attività non economica quando costituisce soltanto il prolungamento della raccolta di donazioni o dotazioni.
- La qualificazione di un costo come spesa generale non basta a fondare la detrazione: occorre dimostrare un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili o che il costo sia incorporato nei prezzi delle prestazioni imponibili.
- Il fatto che i proventi di un investimento finanzino indirettamente attività imponibili non rende automaticamente detraibile l'IVA sui costi dell'investimento.
- Quando un soggetto svolge attività imponibili ed esenti, la detrazione può essere ripartita solo per costi effettivamente riferibili alle attività imponibili; i costi autonomamente collegati ad attività fuori campo IVA restano indetraibili.
Testo integrale
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