Sentenza del 03/07/2019 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Novara
Notificazione - Irreperibilità temporanea - Modalità di cui all'art. 140 c.p.c. - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione delle cartelle, ritenendo non correttamente applicate le formalità previste per il caso di irreperibilità temporanea o relativa. In particolare, la questione riguardava l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e l'adempimento degli obblighi di deposito della copia dell'atto presso il Comune, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e invio della comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta legittima, in quanto, nei casi di irreperibilità relativa, le cartelle devono essere notificate secondo le modalità dell'art. 140 c.p.c. La procedura richiede il deposito dell'atto presso il Comune competente, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta del luogo di abitazione, ufficio o azienda e, quando la notifica è eseguita dall'ufficiale giudiziario o dal messo, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, denominata CAD, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
In caso di irreperibilità relativa, cioè quando il destinatario non viene trovato temporaneamente presso il proprio domicilio ma il suo indirizzo è noto, la notificazione deve essere perfezionata mediante deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento, quando la notifica è eseguita da ufficiale giudiziario o messo.
Massime di principio
- L'irreperibilità temporanea o relativa non equivale all'irreperibilità assoluta: se l'indirizzo del destinatario è conosciuto, si applica la procedura dell'art. 140 c.p.c.
- La validità della notifica dipende dal compimento delle formalità previste dalla legge: deposito dell'atto presso il Comune, affissione dell'avviso e invio della CAD nei casi previsti.
- La mancata consegna diretta dell'atto non rende automaticamente invalida la notificazione, se il notificatore ha correttamente seguito la procedura sostitutiva prevista dall'art. 140 c.p.c.
- È necessario distinguere tra notificazione eseguita da ufficiale giudiziario o messo, per la quale è prevista la CAD, e notificazioni effettuate con modalità diverse, soggette a regole specifiche.
Testo integrale
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