Cassazione Penale, Sentenza n. 13117/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva riconosciuto la continuazione in executivis tra reati già giudicati in due sentenze distinte (sentenza 28/02/2020 e sentenza 17/06/2022) e aveva rideterminato la pena per cumulo giuridico. Il motivo del ricorso era la violazione di legge, nella parte in cui la Corte dell'esecuzione aveva proceduto nonostante la sentenza del 17/06/2022 non fosse ancora irrevocabile (contro di essa era pendente ricorso per cassazione), mentre l'art. 671 cod. proc. pen. richiede espressamente che la continuazione sia accertata solo tra "sentenze o decreti penali irrevocabili" pronunziati in procedimenti distinti contro la stessa persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha statuito che il giudice dell'esecuzione può accertare la continuazione (o il concorso formale) esclusivamente tra provvedimenti irrevocabili e che, nella specie, tale presupposto mancava perché la sentenza del 17/06/2022 era ancora impugnata. Essendo l'ordinanza adottata in carenza dei requisiti di legge, è stata annullata senza disporre rinvio.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione può conoscere della continuazione o del concorso formale solo rispetto a "sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona"; l'intervenuto giudicato è presupposto indefettibile per l'esercizio di detta funzione, per cui provvedimenti ancora impugnati non possono essere utilizzati per accertare la continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede l'irripetibilità (irrevocabilità) di tutte le sentenze prese a fondamento: se anche una sola è ancora impugnabile, l'accertamento non è ammissibile.
- Prima di adottare provvedimenti che rideterminano la pena per cumulo giuridico basati su più sentenze, il giudice dell'esecuzione deve verificare lo stato di irrevocabilità di ciascuna decisione; l'assenza di tale verifica può essere oggetto di impugnazione e comportare l'annullamento senza rinvio.
- Se una delle sentenze è ancora soggetta a ricorso, la parte che ritiene illegittimo il riconoscimento della continuazione (es. il Pubblico Ministero) può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
- In situazioni pratiche, chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione dovrebbe attendere l'esito definitivo di tutti i giudizi o valutare la possibilità di rinunciare all'impugnazione (ove percorribile) per rendere irrevocabile la sentenza.
- La misura è limitata a "sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona": non è applicabile a provvedimenti ancora in corso di impugnazione o a decisioni non definitive.
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