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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32687/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Messina, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e rideterminato la pena in tre mesi di reclusione per il reato continuato di minaccia, aggravata dall'uso di un'arma. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 612 e 152 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, contestando la sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma e sostenendo che, in conseguenza della remissione di querela, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e disattese, nonché manifestamente infondato: secondo la ricostruzione della Corte di merito, oltre al manico era visibile anche una parte della lama, sicché il fatto era aggravato dall'uso dell'arma e procedibile d'ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva valorizzato l'uso dell'arma, la presenza di più persone, la commissione di precedenti condotte analoghe nei confronti di altri soggetti e una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata priva di evidenti illogicità e non essendo necessario esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi non specifici o manifestamente infondati. Ha confermato, ai fini del giudizio di legittimità, la qualificazione del fatto come minaccia aggravata dall'uso dell'arma, con conseguente procedibilità d'ufficio, il diniego della particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale fondamento della contestazione del reato continuato.

  • art. 612 c.p.

    La minaccia è stata ritenuta aggravata dall'uso dell'arma, poiché risultava visibile non solo il manico ma anche una parte della lama; tale aggravamento comportava la procedibilità d'ufficio.

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela non determinava l'estinzione del reato, essendo stata ritenuta sussistente un'aggravante che rendeva il delitto procedibile d'ufficio.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete, comprese le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la causa di non punibilità è stata esclusa valorizzando l'uso dell'arma, la presenza di più persone e la reiterazione di condotte analoghe.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Indica i criteri rilevanti per la valutazione della tenuità del fatto, tra cui modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza sviluppare una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La minaccia è aggravata dall'uso di un'arma quando, secondo l'accertamento di merito, sia visibile una parte della lama oltre al manico; in presenza di tale aggravante, la remissione di querela non determina l'estinzione del reato se il fatto è procedibile d'ufficio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le caratteristiche concrete della condotta, comprese le modalità dell'azione, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; l'uso di un'arma, la presenza di più persone e la reiterazione di condotte analoghe possono escludere la particolare tenuità.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia immune da evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieMinacceCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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