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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23209/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, dedotta a causa della mancata comunicazione del rinvio dell'udienza: il difensore aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento; a suo avviso il giudice avrebbe rinviato la prosecuzione dell'udienza senza darne avviso, impedendo così al difensore di conoscere la data in cui fu pronunciata la sentenza e rendendo impossibile proporre tempestivamente impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata rigettata dal Tribunale, che aveva comunque proceduto con l'istruttoria e aveva poi fissato la successiva udienza per le conclusioni; la comunicazione prevista dall'art. 420 ter, comma 5, c.p.p. è dovuta solo quando il legittimo impedimento del difensore venga riconosciuto, non in caso di rigetto; l'ordinanza di rigetto non poteva essere impugnata separatamente e la sentenza irrevocabile del Tribunale avrebbe comunque sanato eventuali nullità; la mancata conoscenza della nuova data da parte del difensore non costituisce "causa di forza maggiore" o caso fortuito idoneo a giustificare la restituzione del termine, essendo tale omissione superabile con la normale diligenza del difensore e con l'obbligo dell'assistito di vigilare sull'adempimento dell'incarico; pertanto assenza dei presupposti per la restituzione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come base per la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto inapplicabile la richiesta perché non sussisteva causa di forza maggiore riconoscibile.

  • art. 420 ter cod. proc. pen., commi 1 e 5

    Il comma 5 obbliga alla comunicazione al difensore solo quando il legittimo impedimento è riconosciuto; se il giudice rigetta l'istanza non sussiste l'obbligo di avviso e quindi la mancata comunicazione non è deducibile come vizio nel caso di rigetto.

  • art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle nullità assolute; la Corte ha osservato che il processo regolarmente celebrato con rigetto dell'impedimento non determina nullità assoluta per difetto di assistenza.

  • art. 179, comma primo cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sulle nullità e sui loro effetti; la sentenza irrevocabile del Tribunale può sanare vizi e nullità rilevabili durante il giudizio.

Massime di principio

  • Se il giudice rigetta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, non è dovuta la comunicazione prevista dall'art. 420 ter comma 5 c.p.p.; la mancata comunicazione non costituisce automaticamente causa di forza maggiore.
  • Le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possono essere impugnate unitamente alla sentenza, non separatamente; una volta divenuta irrevocabile la sentenza, essa può sanare nullità anche pertinenti all'istruttoria.
  • La mancata o inadeguata attività del difensore (anche se determinata da omissione o distrazione) non configura di regola caso fortuito o forza maggiore idoneo a giustificare la restituzione dei termini: il difensore e l'assistito hanno l'onere di adottare la normale diligenza e di vigilare sull'adempimento dell'incarico.
  • Per ottenere la restituzione nel termine per impugnare è necessario provare una causa di forza maggiore o caso fortuito esterno e non superabile con normale diligenza; la sola mancata ricezione di avvisi non dovuti per legge non è sufficiente.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni connesse ad atti interlocutori del dibattimento, valutare se tali atti erano impugnabili separatamente o se la contestazione doveva essere fatta con l'impugnazione della sentenza, pena l'inammissibilità.

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