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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09665/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi marcati da genericità e aspecificità estrinseca, perché diretti a mettere in discussione la motivazione sulla determinazione della pena senza evidenziare reali vizi di legittimità. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito. Dal testo emerge che il gravame contestava, in modo ritenuto generico e aspecifico, la tenuta della decisione soprattutto con riferimento al percorso giustificativo relativo alla determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sul punto non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche o aspecifiche sulla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione quando la sentenza di merito risulti sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica e abbia preso in considerazione le deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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