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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30482/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come furto e non come ricettazione. I motivi erano due: il primo contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere ricondotto alla ricettazione anziché al furto; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che entrambe le censure difettano di specificità: il primo motivo si limita a riproporre questioni già esaminate e pretende una rivalutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti; il secondo non contiene una critica puntuale della motivazione impugnata ed è comunque manifestamente infondato, perché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e la scelta del rito non vale, di per sé, come elemento favorevole.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente nel riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie; non viene però oggetto di espressa statuizione normativa nel testo

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa

  • Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01

    le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro diniego può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e la scelta del rito non vi rientra

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali: sono inammissibili i motivi meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello o che si limitino a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito o delle prove, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento di emergenze processuali decisivo e chiaramente individuato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia motivazione non illogica fondata sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; tali attenuanti non spettano automaticamente nemmeno all'incensurato.
  • La mera scelta del rito non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRicettazionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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