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Sentenza

Sentenza n. 2976/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,  della Ordinanza n° 14/2025 dell’08.01.2025 del Comune di Afragola, notificata il 14.01.2025, con cui si ordina lo sgombero dell’appartamento occupato;  di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva, insieme a chiunque altro occupasse l’immobile senza titolo, di sgomberare un alloggio ERP di proprietà dell’ACER Campania. Ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo inoltre la sussistenza di un proprio titolo al godimento dell’appartamento e la natura di bene patrimoniale disponibile dell’immobile. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto paritetico relativo all’occupazione dell’alloggio, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza esaminare i vizi dedotti contro l’ordinanza. Ha rilevato che l’immobile era un alloggio ERP, presumibilmente bene patrimoniale indisponibile, e che la controversia atteneva al rapporto conseguente all’occupazione dell’immobile e al diritto dell’amministrazione di ottenere il rilascio, non all’esercizio di un potere discrezionale. In materia di ERP, il riparto di giurisdizione si fonda sulla distinzione tra fase antecedente all’assegnazione, riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, e fase successiva all’assegnazione o comunque relativa al rapporto di godimento, devoluta al giudice ordinario. L’opposizione al rilascio di un alloggio occupato senza titolo rientra nella giurisdizione ordinaria anche quando si deduca l’illegittimità della diffida e dell’ordine di sgombero, potendo il giudice ordinario eventualmente disapplicare tali atti nell’ambito della decisione sul diritto al rilascio. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nei termini di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, regolamento regionale Campania n. 11/2019

    consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”

    La disposizione attribuisce al Comune il potere di ordinare il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo; nel caso esaminato, tale potere è stato considerato vincolato e non discrezionale.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: le controversie relative alla fase antecedente all’assegnazione, concernenti l’esercizio di pubblici poteri, spettano al giudice amministrativo; quelle successive all’assegnazione o comunque relative al rapporto di godimento dell’immobile spettano al giudice ordinario.
  • La controversia proposta contro un ordine di rilascio o di sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente per il rilascio nell’ambito di un rapporto paritetico e non l’esercizio di una potestà amministrativa discrezionale.
  • La deduzione dell’illegittimità della diffida o dell’ordine amministrativo di rilascio non modifica il riparto di giurisdizione: il giudice ordinario può eventualmente disapplicare tali atti quando siano rilevanti per decidere sull’esistenza delle condizioni legali del rilascio.
  • Dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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