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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1062/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere loro applicata per il reato di detenzione illegale di armi, articolando tre censure principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione, da parte del P.M., della documentazione e dei file acquisiti da Europol a seguito dell'accesso ai server Sky-Ecc, con rilevata impossibilità di verificare le modalità di acquisizione dei dati; (2) illegittimità e inutilizzabilità delle chat acquisite tramite autorità giudiziaria francese (intercettazioni preventive, captatore informatico su server, regime collettivo di intercettazione) e violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e della Carta; (3) insufficienza e incongruità della motivazione circa le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura (assenza di precedenti, possibile misura meno afflittiva, valutazione del pericolo di recidiva basata sulla gravità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che: il P.M. aveva messo a disposizione, nel fascicolo, la documentazione trasmessa dall'autorità francese; le questioni sollevate circa l'utilizzabilità delle chat erano state esaminate in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sentenze n. 23755 e 23756 del 29/02/2024) secondo i quali le prove già acquisite e decrittate da autorità estere e trasmesse tramite Ordine Europeo di Indagine sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che la difesa alleghi e provi una concreta violazione di diritti fondamentali; l'onere di allegazione e prova di tali violazioni grava sulla difesa; l'utilizzo di captatori informatici su server esteri e le modalità tecniche di decrittazione non determinano di per sé nullità o alterazione dei dati senza specifiche deduzioni probatorie; infine, la custodia cautelare era giustificata dalle concrete modalità della condotta (detenzione di più armi, anche da guerra, e contesti di criminalità), idonee a fondare il rischio di recidiva e la necessità della misura massima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le comunicazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine, già decifrate dall'autorità straniera, possano essere utilizzate ai sensi dell'art. 270 c.p.p. come atti istruttori provenienti da autorità estere, senza preventiva autorizzazione del giudice italiano

  • art. 254 e 254-bis cod. proc. pen.

    artt. 254, 254-bis c.p.p.

    Il Tribunale aveva valutato le chat come riconducibili alternativamente al sequestro di corrispondenza telematica o ad attività di intercettazione; la Cassazione ha confermato che la loro utilizzabilità non è esclusa per queste ragioni, salvo specifiche prove contrarie

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.

    L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la richiesta; non sussiste onere di inviare tutto il fascicolo estero e la mancata presenza di alcuni atti non comporta automaticamente l'inutilizzabilità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c) c.p.p.

    La misura custodiale è stata ritenuta proporzionata rispetto alle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 (fra cui il pericolo di recidiva), tenuto conto della gravità e delle modalità della condotta

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)

    Direttiva 2014/41/UE, art. 6 (richiamata)

    La sentenza richiama il principio di cooperazione e fiducia reciproca tra Stati membri: l'OEI permette di acquisire prove già detenute da autorità estere senza che sia sempre necessaria una preventiva autorizzazione del giudice interno

  • Sez. U., sentenze n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024

    Sez. U. n. 23755/2024; Sez. U. n. 23756/2024

    Le Sezioni Unite hanno stabilito principi sulla utilizzabilità in Italia di comunicazioni decrittate da autorità estere e trasmesse tramite OEI, la presunzione relativa di conformità delle attività estere ai diritti fondamentali e l'onere difensivo di allegazione e prova di eventuali violazioni

  • art. 266 e 266-bis cod. proc. pen.

    artt. 266, 266-bis c.p.p.

    La Corte osserva che la disciplina italiana sull'uso di captatori informatici differenzia strumenti e modalità; tuttavia, in materia di OEI e acquisizioni dall'estero, la valutazione sulla compatibilità tecnica e giuridica è rimessa anche alle procedure straniere e alla prova che la difesa deve fornire

  • Costituzione (artt. 24, 111, 2 e 15)

    artt. 24, 111, 2 e 15 Cost.

    I ricorrenti invocavano vizi costituzionali (diritto di difesa, giusto processo, valori fondamentali); la Corte ha ricordato che tali censure richiedono allegazione e prova specifica per superare la presunzione di legittimità dell'attività estera

  • Sentenza Corte EDU - Big Brother Watch & altri c. Regno Unito (25/05/2021)

    sentenza Big Brother Watch c. Regno Unito, 25/05/2021

    Riferita dalla difesa per criticare intercettazioni 'collettive'; la Corte di cassazione ha puntualizzato che il richiamo a principi europei non è sufficiente senza prova concreta di violazioni nel caso specifico

Massime di principio

  • Le prove già acquisite e decifrate da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e trasmesse mediante Ordine Europeo di Indagine sono, di regola, utilizzabili in Italia senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano
  • Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività investigativa estera ai diritti fondamentali; la parte che invoca l'inutilizzabilità deve allegare e provare fatti concreti che dimostrino la violazione
  • Il P.M. è tenuto a depositare al riesame gli atti selezionati per sostenere la misura e gli elementi favorevoli all'indagato; non è obbligato a trasmettere l'intero fascicolo straniero non compreso nel procedimento nazionale
  • L'utilizzo di captatori informatici o di tecniche di decrittazione su server esteri non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle prove in Italia: ciò richiede specifiche allegazioni probatorie sulla incompatibilità o sull'alterazione dei dati
  • La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulla concretezza della condotta e sulle circostanze (p.es. detenzione di armi, contiguità a strutture criminali); la gravità e le modalità del fatto sono elementi rilevanti per la prognosi di recidiva
  • La mera impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura o ad elementi tecnici non implica di per sé il rischio di alterazione dei messaggi: senza specifiche prove contrarie, il contenuto trasmesso è presumuto integro
  • Per contestare la legittimità di prove straniere in sede nazionale occorre offrire elementi concreti e documentali; affermazioni generiche o richiami normativi non sostituiscono l'onere probatorio a carico della difesa

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