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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25783/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di dichiarare l'inefficacia del sequestro preventivo e di cancellare la trascrizione di tale sequestro su immobili di proprietà di Immobiliare Cavour s.r.l. (beni poi confiscati). In sede esecutiva la banca aveva ottenuto la dichiarazione di non opponibilità della confisca in relazione alla sua ipoteca, ma non la declaratoria di inefficacia del sequestro la cui trascrizione continuava a pregiudicare le ragioni del creditore. In cassazione si denunciava la violazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: (1) i difensori della banca non risultavano muniti di procura speciale, requisito necessario per proporre impugnazioni e atti nel procedimento esecutivo quando si rappresentano interessi meramente civilistici; (2) la banca non aveva interesse giuridico all'impugnazione perché aveva già ottenuto la dichiarazione di non opponibilità della confisca a suo favore, sicché le sue garanzie ipotecarie non risultavano pregiudicate dal sequestro. Conseguentemente la banca è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma oggetto della censura da parte del ricorrente: si contestava la motivazione dell'ordinanza secondo tale articolo; la Corte non ha tuttavia esaminato il merito per motivi di inammissibilità procedurale.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il difensore che rappresenta interessi meramente civilistici nel procedimento esecutivo è tenuto ad essere munito di procura speciale per proporre impugnazioni (giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il difensore che agisce su interessi meramente civilistici nel procedimento esecutivo deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; in mancanza le impugnazioni sono inammissibili.
  • La dichiarazione di non opponibilità di una confisca nei confronti di un creditore ipotecario preesistente tutela effettivamente le ragioni del creditore e, se ottenuta, può rendere priva di interesse una successiva impugnazione volta ad ottenere l'inefficacia del sequestro preventivo.
  • La non opponibilità della confisca non equivale automaticamente all'inefficacia del sequestro: la cancellazione della trascrizione del sequestro è rimessa a specifiche valutazioni soggettive sull'interesse giuridico del terzo.
  • Prima di proporre ricorsi in cassazione in materia esecutiva, è necessario verificare sia la legittimazione/formalità di rappresentanza sia l'effettivo interesse giuridico ad impugnare: l'assenza di uno di questi requisiti comporta l'inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.
  • L'inammissibilità per motivi procedurali può essere sancita anche quando la questione sostanziale è controversa: perciò ogni impugnazione deve essere supportata da adeguata documentazione processuale e da un chiaro interesse attuale.

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