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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12261/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (sentenza divenuta irrevocabile il 02/11/2017). Denunciava (1) la riqualificazione da parte della Corte d'appello di una domanda proposta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. come istanza ex art. 629-bis, sostenendo che il caso riguardava la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza (notifica a indirizzo difforme dalla residenza effettiva); (2) l'erronea determinazione del termine di 30 giorni per presentare l'istanza di rescissione, che secondo il ricorrente doveva decorrere dal momento in cui aveva potuto acquisire la documentazione necessaria presso uffici pubblici e non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la riqualificazione dell'istanza come richiesta di rescissione ex art. 629-bis: dopo la riforma del processo in absentia (legge n.67/2014) l'istituto restitutorio previsto dall'art. 175 è stato rimodulato e le lacune conoscitive successive al giudicato vanno, quando ammissibili, esperite tramite la rescissione del giudicato ex art. 629-bis (previa verifica dei requisiti). Sul secondo motivo ha confermato che il termine di 30 giorni per la rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (non dalla piena conoscenza di tutti gli atti o della sentenza); nel caso specifico l'ordine di esecuzione notificato il 01/10/2020 ha fatto decorrere il termine e l'istanza depositata il 18/12/2020 era oltre termine. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    L'art. 175 (restituzione nel termine) è stato ricondotto a un ambito ristretto dopo la riforma: non è più lo strumento ordinario per correggere la mancata conoscenza del processo in absentia; può essere invocato per chiedere restituzione in termini per cause di forza maggiore o caso fortuito, con onere probatorio a carico del richiedente.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    È il rimedio corretto per la rescissione del giudicato nei procedimenti celebrati in assenza (processo in absentia) quando l'imputato è stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo; il termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza del procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza e i controlli preliminari; l'art. 629-bis è strettamente collegato a questa disciplina e si applica quando sia stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11)

    Ha riformato il processo in contumacia introducendo il processo in absentia e riscritto parti dell'art. 175, determinando la risagomatura degli rimedi riparatori: in particolare ha eliminato la specifica ipotesi di restituzione per sentenza contumaciale non conosciuta, spostando l'attenzione sulla rescissione ex art. 629-bis.

  • art. 625-ter cod. proc. pen. (previgente)

    Norma antecedente richiamata a titolo storico: l'istituto della rescissione del giudicato era disciplinato in precedenza dall'art. 625-ter; la giurisprudenza collega la disciplina pregressa a quella attuale (art. 629-bis).

  • Costituzione (artt. 24, comma 2; 111; 117) e CEDU (art. 6)

    Richiamate dal ricorrente come profili di illegittimità costituzionale/violazione dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non fossero idonee a superare i limiti di ammissibilità del rimedio invocato e non ha riconosciuto violazioni tali da fondare il ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2014 (processo in absentia) le lacune conoscitive successive al giudicato vanno valutate prevalentemente mediante l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis, non tramite una generica restituzione ex art. 175.
  • La Corte può riqualificare un'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 come domanda di rescissione ex art. 629-bis quando emergono i presupposti per quest'ultimo rimedio (assenza dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis e incolpevole mancata conoscenza del procedimento).
  • Il termine per proporre la rescissione (30 giorni) decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (non dalla piena conoscenza di tutti gli atti o della sentenza); pertanto la decorrenza è ancorata a un evento certo (es. notifica dell'ordine di esecuzione).
  • Se si ritiene che la complessità del caso renda il termine di 30 giorni insufficiente, il rimedio alternativo è la richiesta di restituzione in termini ex art. 175, che richiede però la prova di forza maggiore o caso fortuito.
  • Nullità assolute o omissioni nella citazione/ notifica che determinino l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione possono essere fatte valere attraverso la rescissione del giudicato; tuttavia il ricorrente deve rispettare i termini di legge e l'onere probatorio a suo carico.

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