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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24617/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Massa che lo ha ritenuto responsabile di lesioni lievi ai danni di Luigi Carrai. La censura principale si fonda sul presunto travisamento di un filmato di circa 6 minuti: secondo il ricorrente il video dimostrerebbe che era la persona offesa a tentare di strappare delle mattonelle e che l'imputato si sarebbe limitato ad atteggiamenti difensivi (immobilizzazione per impedire l'aggressione), non a colpire la vittima. Si richiamano inoltre testimonianze che non avrebbero visto pugni. Sul piano processuale viene denunciata inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: (1) le doglianze riguardanti il filmato sono, in realtà, questioni di valutazione del fatto e della motivazione (vizio di motivazione) e non violazioni di legge deducibili ai sensi della lett. c) dell'art. 606 c.p.p.; (2) l'art. 192 c.p.p. non può essere invocato come violazione di legge nelle forme prospettate ma solo come elemento della motivazione (lett. e) dell'art. 606); (3) per i giudizi d'appello su reati di competenza del giudice di pace vige la limitazione introdotta dall'art. 606, comma 2-bis, che preclude alcune deduzioni in Cassazione; (4) anche assumendo deducibile il travisamento del filmato, non sussiste una difformità palese e non contraddittoria tra il dato video e la ricostruzione del giudice di merito; (5) le testimonianze richiamate sono state valutate dal giudice di merito in contraddittorio con il referto del pronto soccorso, e il ricorso non ha evidenziato la necessaria correlazione tra le argomentazioni impugnatorie e la motivazione impugnata. Conseguenze: inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte rileva che le doglianze mosse come violazione di questa norma in realtà attengono alla ricostruzione di fatto e alla motivazione, perciò non sono idonee a fondare un vizio deducibile sotto la lett. c).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non è norma sanzionata dalla nullità o inutilizzabilità; non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) o c), ma solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e).

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente deduzioni relative a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte osserva che il ricorso in realtà avrebbe dovuto essere formulato su questo profilo, ma è precluso per l'appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 5 d.lgs. 6/2/2018 n.11)

    art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; art. 5 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Introduce una limitazione delle deduzioni proponibili in Cassazione per le sentenze di appello rese su reati di competenza del giudice di pace; perciò alcune doglianze di merito sono precluse in sede di legittimità.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni (art. 23, comma 8)

    decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; proroga processuale e richiamo ad art. 16 d.l. 30/12/2021 n. 228

    Rinvio formale alla disciplina temporanea sulla richiesta di discussione orale; qui è riportata l'istanza di discussione formulata dal difensore ma non incide sulla decisione di ammissibilità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata solo per i limiti della censura cronologica (terminale) dell'impugnazione; citata a titolo di riferimento procedurale.

Massime di principio

  • Le doglianze rivolte a una presunta errata percezione di un filmato devono mostrare una difformità palese e non opinabile tra il dato probatorio e la ricostruzione del giudice affinché possano essere accolte in Cassazione; la semplice richiesta di una diversa valutazione di fatto è inammissibile.
  • L'art. 192 c.p.p. (valutazione della prova) non costituisce autonomo motivo di cassazione per violazione di legge salvo che la violazione si traduca in una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione (lett. e) art. 606 c.p.p.).
  • Nei processi originati dal giudice di pace esistono preclusioni particolari (art. 606, comma 2-bis) che limitano l'ambito delle censure proponibili in Cassazione: bisogna valutare preliminarmente se la censura è ammissibile alla stregua di tali preclusioni.
  • Per contestare in Cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito è necessario fornire elementi obiettivi e incontrovertibili (ad esempio un punto del filmato che dimostri chiaramente l'erroneità della ricostruzione), non una diversa interpretazione possibile dei fatti.
  • È fondamentale, nella motivazione del ricorso, correlare esattamente le doglianze alle argomentazioni della decisione impugnata, dimostrando come la motivazione sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica; l'assenza di questa correlazione determina spesso l'inammissibilità.

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