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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05133/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del 19/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria del 19/06/2025 che disponeva nei suoi confronti il raggruppamento cautelare ex art. 32 reg. esec. ord. pen. (allocazione in camera detentiva separata e rivalutazione entro 4 mesi). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per avere il magistrato escluso l'applicazione degli artt. 35-bis e 69-bis nonostante la misura fosse fortemente afflittiva (isolamento ed esclusione dalle attività per quattro mesi); (ii) violazione di legge per non aver valutato le cause del ritardo nella notifica al difensore: il provvedimento sarebbe stato comunicato al detenuto il 19/06/2025 senza consegna di copia, copia poi rilasciata solo il 28/06/2025 dopo ripetute richieste del difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: il provvedimento impugnato decorreva dal 19/06/2025 con termine massimo di 4 mesi (scadenza 18/10/2025) e risulta non prorogato; dall'estratto del D.A.P. è emerso che il 18/10/2025 il ricorrente era stato trasferito in altra struttura, per cui la misura ha perso efficacia nelle more del giudizio di cassazione. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento non avrebbe prodotto per il ricorrente una situazione più vantaggiosa (art. 591 c.p.p.). La Corte, perciò, non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali (compresa l'applicabilità degli artt. 35-bis e 69-bis o il ritardo nella notifica) e non ha enunciato principi di diritto. Inoltre la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 reg. esec. ord. pen.

    "1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele. 2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente. 3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità"

    Norma che autorizza misure di separazione/allocazione cautelare all'interno del circuito carcerario, con obbligo di verifica periodica; nel caso concreto il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi di questa disposizione e fissato per la durata massima di quattro mesi.

  • artt. 35-bis e 69-bis reg. esec. ord. pen. (menzionati dal ricorrente)

    Invocati dal ricorrente per qualificare la misura come "fortemente afflittiva" e sostenere l'applicazione di garanzie procedurali più stringenti; il magistrato di sorveglianza li aveva esclusi ritenendo che il ricorso censurasse il merito della decisione amministrativa. La Corte di cassazione non ha deciso la questione per carenza d'interesse.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Predisposizione che giustifica l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse quando l'eliminazione del provvedimento impugnato non comporterebbe alcun vantaggio pratico per l'impugnante; applicata nel caso per la scadenza e la mancata proroga del provvedimento.

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e giurisprudenza richiamata

    Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel processo penale, non può enunciare d'ufficio principi di diritto nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse (a differenza dell'art. 363 c.p.c. nel processo civile). Tale principio è stato invocato per negare l'esame del merito e l'enunciazione di principi di diritto nel presente giudizio. Altre massime citate confermano che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se il provvedimento amministrativo impugnato perde efficacia (scade o non è prorogato) durante il giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tal caso il merito non viene valutato.
  • La Corte di cassazione non è tenuta (e, di regola, non può) enunciare d'ufficio principi di diritto quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse nel processo penale.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non implica automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria contro il ricorrente.
  • Se si contesta la tardiva notifica di un provvedimento, è importante documentare immediatamente le richieste e i tentativi di ottenere copia (PEC, istanze scritte, ricevute) e valutare misure cautelari urgenti quando la persistenza della misura produce danno concreto o impedisce rimedi efficaci.
  • Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, quando la misura impugnata è a termine, considerare richieste interlocutorie volte a preservare l'interesse (es. sospensione, domanda di reintegro o risarcimento quando rimedio successivo non è efficace) o proporre il ricorso tempestivamente prima della naturale scadenza del provvedimento.

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