Cassazione Penale, Ordinanza n. 21391/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per detenzione di crack è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di merito dei giudici sulla configurabilità del reato, sostenendo l'uso personale del crack rinvenuto in cantina; inoltre impugnava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua, basata su acquisizioni probatorie significative e priva di vizi logico-giuridici: i giudici di merito avevano escluso l'uso personale valorizzando l'assenza nel locale di materiale per fumare, il tentativo dell'imputato di disfarsi dello stupefacente alla vista degli operanti e la suddivisione della sostanza in dosi. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di merito fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla personalità negativa del prevenuto.
Norme richiamate
a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito contro una motivazione della sentenza impugnata che sia congrua, logicamente coerente e fondata su dati probatori significativi.
- In tema di stupefacenti, l'uso personale può essere escluso sulla base di elementi fattuali convergenti, quali l'assenza di strumenti per il consumo, il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti e la suddivisione dello stupefacente in dosi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo fondi su un apprezzamento non illogico dell'assenza di elementi positivi e sulla personalità negativa dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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