Cassazione Penale, Sentenza n. 08281/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omesso o errato avviso dell'udienza camerale al condannato o al difensore competente integri una nullità generale/assoluta; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità dell'ordinanza per mancato avviso dell'udienza camerale al condannato e al difensore competente per la fase esecutiva. L'avviso era stato notificato al difensore nominato per il giudizio di cognizione (avv. Nicola Valente) la cui nomina non si estendeva alla fase esecutiva, e al domiciliatario eletto nel giudizio di cognizione, mentre la nomina del difensore e la domiciliazione per il giudizio di cognizione non si estendono automaticamente alla fase di esecuzione salvo specifica deroga (art. 656, comma 5 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e darne avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima; la mancata comunicazione costituisce vizio rilevante.
La giurisprudenza interpreta l'omesso avviso come nullità di ordine generale attinente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, ricadente nell'ambito delle nullità previste dall'art. 178.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità per omesso avviso è stata considerata soggetta al regime delle nullità assolute (rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo).
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La nomina del difensore per il giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, salvo la deroga espressa prevista da questa norma.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020 (D'Alfonso)
Conferma che l'omesso avviso dell'udienza nell'esecuzione è causa di nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011 (Mastrone)
Sanziona con nullità assoluta l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 (Cafarelli)
Precisazione secondo cui la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva salvo deroga dell'art. 656, comma 5.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018 (Scicolone)
Dichiara nulla la notifica effettuata al difensore presso il domicilio eletto nel giudizio di cognizione: tale domiciliazione non si estende al giudizio di esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009 (Amato)
Stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo per il giudizio di cognizione fino alla sua conclusione irrevocabile e non si estende al giudizio di esecuzione.
Massime di principio
- L'avviso di udienza in materia di esecuzione deve essere comunicato al condannato o al difensore effettivamente competente per la fase esecutiva; la notifica al difensore nominato solo per il giudizio di cognizione è insufficiente.
- La domiciliazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non produce effetti automatici nella fase esecutiva; occorre dichiarare/eseguire nuovamente la domiciliazione o comunicare espressamente l'estensione.
- L'omessa o errata comunicazione dell'udienza è considerata nullità assoluta (rilevabile d'ufficio) e può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Per evitare il vizio, il difensore e la parte condannata devono, in prossimità della fase esecutiva, confermare o rinnovare la nomina e la domiciliazione o fornire recapiti specifici per la fase esecutiva.
- I giudici devono verificare la regolarità delle notifiche relative all'udienza camerale di esecuzione e, in presenza di notifiche effettuate a soggetti o domicili non efficaci per la fase esecutiva, dichiarare la nullità procedurale e disporre il rinvio.
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