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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08281/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omesso o errato avviso dell'udienza camerale al condannato o al difensore competente integri una nullità generale/assoluta; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità dell'ordinanza per mancato avviso dell'udienza camerale al condannato e al difensore competente per la fase esecutiva. L'avviso era stato notificato al difensore nominato per il giudizio di cognizione (avv. Nicola Valente) la cui nomina non si estendeva alla fase esecutiva, e al domiciliatario eletto nel giudizio di cognizione, mentre la nomina del difensore e la domiciliazione per il giudizio di cognizione non si estendono automaticamente alla fase di esecuzione salvo specifica deroga (art. 656, comma 5 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e darne avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima; la mancata comunicazione costituisce vizio rilevante.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza interpreta l'omesso avviso come nullità di ordine generale attinente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, ricadente nell'ambito delle nullità previste dall'art. 178.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La nullità per omesso avviso è stata considerata soggetta al regime delle nullità assolute (rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo).

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    La nomina del difensore per il giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, salvo la deroga espressa prevista da questa norma.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020 (D'Alfonso)

    Conferma che l'omesso avviso dell'udienza nell'esecuzione è causa di nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011 (Mastrone)

    Sanziona con nullità assoluta l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 (Cafarelli)

    Precisazione secondo cui la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva salvo deroga dell'art. 656, comma 5.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018 (Scicolone)

    Dichiara nulla la notifica effettuata al difensore presso il domicilio eletto nel giudizio di cognizione: tale domiciliazione non si estende al giudizio di esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009 (Amato)

    Stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo per il giudizio di cognizione fino alla sua conclusione irrevocabile e non si estende al giudizio di esecuzione.

Massime di principio

  • L'avviso di udienza in materia di esecuzione deve essere comunicato al condannato o al difensore effettivamente competente per la fase esecutiva; la notifica al difensore nominato solo per il giudizio di cognizione è insufficiente.
  • La domiciliazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non produce effetti automatici nella fase esecutiva; occorre dichiarare/eseguire nuovamente la domiciliazione o comunicare espressamente l'estensione.
  • L'omessa o errata comunicazione dell'udienza è considerata nullità assoluta (rilevabile d'ufficio) e può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
  • Per evitare il vizio, il difensore e la parte condannata devono, in prossimità della fase esecutiva, confermare o rinnovare la nomina e la domiciliazione o fornire recapiti specifici per la fase esecutiva.
  • I giudici devono verificare la regolarità delle notifiche relative all'udienza camerale di esecuzione e, in presenza di notifiche effettuate a soggetti o domicili non efficaci per la fase esecutiva, dichiarare la nullità procedurale e disporre il rinvio.

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