Cassazione Penale, Ordinanza n. 08775/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato per bancarotta fraudolenta, la cui sentenza di appello è stata emessa in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia della Cassazione che aveva imposto al giudice di rinvio di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna e ha ritenuto non applicabile la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, evidenziando che tale sanzione, essendo eseguibile al massimo per due ore al giorno e quindici ore settimanali, era priva di efficacia rieducativa rispetto alla gravità dei fatti; ha aggiunto, in via subordinata, che l'interessato non aveva manifestato consenso a svolgere il lavoro per un tempo superiore a quello previsto dalla legge. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e il vizio di motivazione, in relazione alle modalità e alla durata dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La difesa ha poi depositato una memoria integrativa, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava con la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di efficacia rieducativa della pena sostitutiva in ragione della gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non idonea a scalfire la motivazione decisiva della Corte d'appello, che aveva negato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per difetto di efficacia rieducativa in relazione alla gravità del reato. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata dalla difesa in tema di applicazione e disciplina delle pene sostitutive; la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la ratio decisiva del diniego della pena sostitutiva
artt. 216, comma 1, n. 1, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223 l.fall.
disposizioni che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta contestato e per il quale la condanna è stata confermata in sede di rinvio
non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso contro il diniego di una pena sostitutiva deve misurarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a contestare profili marginali o argomenti rafforzativi è generica e inidonea.
- Il giudice di merito, quando valuta l'applicazione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva, può negarlo se ritiene che, in relazione alla gravità dei fatti, la misura non sia dotata di adeguata efficacia rieducativa.
- La mera deduzione di errori sulle modalità o sulla durata di esecuzione della pena sostitutiva non è sufficiente se la decisione impugnata si fonda su una ragione autonoma e decisiva non efficacemente censurata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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