Cassazione Penale, Sentenza n. 5278/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p.; il ricorrente contestava la eccessività del trattamento sanzionatorio e la motivazione della dosimetria della pena, sostenendo che la misura della pena fosse sproporzionata rispetto agli aumenti di pena applicati per la continuazione interna relativamente alla precedente sentenza di patteggiamento del 9 giugno 2016
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato Gambarana colpevole del reato ex art. 314 c.p., ritenuta la continuazione con plurimi reati già giudicati con patteggiamento, con fissazione della pena complessiva in 2 anni e 4 mesi di reclusione e revoca della sospensione condizionale. La Cassazione ha ritenuto congrua la dosimetria della pena operata dai giudici di merito in considerazione della gravità, della reiterazione e della prolungata durata (2010-2013) delle condotte appropriative e fraudolente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
L'art. 314 è stato applicato per qualificare le condotte appropriative e fraudolente contestate al funzionario; la Corte ha confermato la colpevolezza e la relativa commisurazione della pena in ragione della gravità, reiterazione e durata delle condotte
Massime di principio
- Una censura di eccessività della pena in Cassazione richiede argomentazioni specifiche e concrete: censure generiche o aspecifiche sono normalmente inefficaci e possono portare all'inammissibilità del ricorso
- La valutazione della dosimetria della pena per reati in continuazione può essere più severa rispetto a quella adottata con precedente patteggiamento se sussistono elementi fattuali obiettivi (maggiore gravità, reiterazione, protrazione temporale) che giustificano un aumento
- Il patteggiamento è vincolante solo per l'oggetto e la misura concordata; giudici successivi possono comunque motivare una diversa commisurazione della pena per fatti ulteriori o per diverso apprezzamento di circostanze aggravanti
- In presenza di condotte sistematiche e protratte nel tempo da parte di un pubblico ufficiale, i tribunali tendono a ritenere giustificato un inasprimento della pena e a revocare benefici come la sospensione condizionale
- Prima di proporre ricorso per cassazione, occorre curare la specificità delle argomentazioni giuridiche e di fatto, indicando punti di diritto violato o vizi motivazionali ben delimitati
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