Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
Un soggetto già nominato curatore di due procedure fallimentari era stato poi revocato dall'incarico per condotte ritenute illecite, tra cui la creazione di crediti inesistenti, l'omessa redazione dell'inventario con conseguente perdita di crediti delle società e l'appropriazione di somme della massa. Per tali fatti risultava inoltre la sua condanna in sede penale. Le due procedure fallimentari gli avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, ritenendo provati alcuni fatti di appropriazione sulla base delle sentenze penali e della mancata contestazione degli addebiti in sede civile. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, sostenendo che il passaggio in giudicato delle sentenze penali non poteva essere provato tramite una sua ammissione, ma solo mediante l'attestazione del cancelliere; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non contestati i fatti posti a base delle condanne penali, senza adeguata motivazione e nonostante la loro effettiva contestazione negli atti difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale richiede la specifica attestazione del cancelliere prevista dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale; non sono ammesse prove equipollenti, nemmeno un'ammissione della parte, perché il giudicato è un effetto giuridico e non un fatto. Ha inoltre rilevato che l'accertamento della mancata contestazione, richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore base della decisione, era apodittico e non sorretto da motivazione, a fronte delle allegazioni del ricorrente che mostrava di avere invece contestato gli addebiti. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
Il passaggio in giudicato della sentenza penale può essere provato solo tramite l'apposita attestazione del cancelliere; non sono ammessi mezzi equipollenti o indiziari, né l'ammissione della parte.
Il giudice può valorizzare il principio di non contestazione solo se la mancata contestazione sia effettivamente accertata e adeguatamente motivata; non basta un'affermazione apodittica a fronte di contestazioni risultanti dagli atti.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria.
Massime di principio
- La formazione del giudicato penale destinato a spiegare effetti nel processo civile deve essere provata in modo certo e tipico, mediante l'attestazione di irrevocabilità apposta dalla cancelleria; in mancanza, la sentenza penale non può essere utilizzata come giudicato nel giudizio civile.
- L'ammissione della parte circa l'irrevocabilità di una sentenza non sostituisce la prova legale del giudicato, perché incide su un effetto giuridico e non sulla mera esistenza del fatto processuale.
- Il principio di non contestazione può fondare la decisione solo se il giudice dia conto, con motivazione adeguata, che la parte abbia realmente omesso di contestare i fatti allegati; se dagli atti emerge una contestazione, la presunzione di non contestazione non può operare.
- Quando la decisione di merito si fonda cumulativamente su giudicato esterno e non contestazione, l'erroneità o l'insufficienza di uno dei due pilastri motivazionali impone il riesame della prova dei fatti posti a base della condanna.
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