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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13386/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione tardiva al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di un credito restitutorio, pari a euro 832.859,46, fondato sulla dedotta nullità di clausole contrattuali contenute in tre rapporti di conto corrente intrattenuti con l’ente in bonis. Il tribunale aveva respinto la domanda; in appello la corte territoriale ha dichiarato estinto il giudizio ritenendo tardiva la prosecuzione dopo l’interruzione determinata dalla morte del procuratore dell’appellante. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 301, 302 e 305 c.p.c., sostenendo che il termine trimestrale per la prosecuzione del processo interrotto decorre solo dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita attraverso atti o fatti processuali e non mediante comunicazioni esterne al processo; nella specie, la notizia del decesso del difensore era pervenuta via PEC da un soggetto estraneo alla controversia, sicché non poteva farsi decorrere il termine dall’avvenuta conoscenza di tale comunicazione privata, né poteva ritenersi verificata l’interruzione del processo, essendo stata nel frattempo depositata la costituzione in prosecuzione con nuovo difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello abbia erroneamente qualificato come conoscenza legale dell’evento interruttivo una notizia pervenuta tramite PEC da un soggetto estraneo al giudizio, trattandosi di comunicazione privata, esterna al processo e priva di fede privilegiata. Ha richiamato il principio secondo cui il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza effettiva e, in particolare, legale dell’evento interruttivo. Ha inoltre valorizzato il rilievo che la costituzione del nuovo difensore era intervenuta in modo tale da impedire l’interruzione del processo. Conseguentemente ha cassato il decreto/sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 89 d.lgs. 385/1993

    è indicato come base dell’insinuazione tardiva al passivo nella liquidazione coatta amministrativa per il credito restitutorio dedotto dal fallimento.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’interruzione del processo per morte del difensore.

  • art. 301 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle ipotesi di interruzione del processo.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prosecuzione del processo interrotto.

  • art. 305 c.p.c.

    «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione altrimenti si estingue»

    la Corte ribadisce che il termine per la prosecuzione o riassunzione non decorre dalla mera interruzione in sé, ma dalla conoscenza dell’evento interruttivo; inoltre tale conoscenza deve essere legale e non meramente di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato dal ricorrente come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge processuale.

Massime di principio

  • Il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza effettiva e legalmente rilevante dell’evento interruttivo, non dalla sua mera verificazione.
  • La conoscenza idonea a far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c. deve essere "legale", cioè acquisita attraverso atti o comunicazioni processuali assistiti da fede privilegiata; non basta una notizia appresa aliunde o tramite comunicazioni private esterne al processo.
  • La comunicazione proveniente da un soggetto estraneo alla controversia, anche se veicolata via PEC, non integra di per sé conoscenza legale dell’evento interruttivo.
  • La rituale costituzione del nuovo difensore, effettuata con il primo atto utile prima che si sia perfezionata l’interruzione, impedisce che il processo si interrompa.
  • In tema di interruzione del processo, il giudice deve verificare con rigore la natura processuale della notizia dell’evento interruttivo e non può equiparare a conoscenza legale una mera informazione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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