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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35811/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Crotone del 25/02/2021 per mancata comunicazione alle parti dell'avviso di avvenuto deposito della motivazione (deposito effettuato il 19/08/2021; l'avviso sarebbe stato notificato oltre i termini indicati), e contestava la validità della proroga del termine per il deposito disposta dal Presidente ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo una lesione delle prerogative difensive e vizi di motivazione della decisione impugnata

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte mera riproposizione di una richiesta già rigettata (principio di preclusione/bis in idem) e, nel merito, infondato. La Corte ha precisato che il provvedimento di proroga ex art. 154, comma 4‑bis disp. att. cod. proc. pen. non è obbligatoriamente notificato alle parti ma va comunicato al CSM; se la proroga non è comunicata alle parti il termine per proporre impugnazione decorre dall'avviso di deposito della sentenza. Non sussiste quindi alcuna nullità o sanzione per la mancata comunicazione della proroga. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 544 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro del termine per la redazione/deposito della motivazione della sentenza; utilizzato per ricostruire i termini originari.

  • art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Il provvedimento presidenziale di proroga deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura e non è obbligatoriamente notificato alle parti; se notificato alle parti sposta il dies a quo per impugnare, se non notificato il termine decorre dall'avviso di deposito della sentenza.

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato perché la Corte d'appello ha deciso la questione in sede di giudice dell'esecuzione qualificando l'incidente come riproposizione di analoga istanza già rigettata.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte ha però ritenuto la deduzione generica e non fondata.

  • art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. d) cod. proc. pen.

    Ricostruzione del dies a quo per proporre impugnazione: se la proroga è notificata alle parti il termine decorre dalla nuova data di deposito; in assenza di notifica il termine decorre dall'avviso di deposito.

  • art. 548 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato, in combinato disposto con l'art. 585, per stabilire la decorrenza dei termini di impugnazione dalla notifica dell'avviso di deposito quando la proroga non è comunicata alle parti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla valutazione delle responsabilità del ricorrente ai fini della condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende, per affermare l'assenza di elementi che giustifichino esenzione.

Massime di principio

  • Una richiesta che ripropone pedissequamente istanze già rigettate può essere dichiarata inammissibile per preclusione/processuale: evitare ripetizioni identiche di domande già decise
  • Il provvedimento presidenziale di proroga dei termini ex art. 154 disp. att. non deve essere necessariamente notificato alle parti; la sua mancata comunicazione non produce di per sé nullità o altra sanzione
  • Se la proroga viene notificata alle parti, il termine per proporre impugnazione decorre dalla nuova data di deposito fissata dalla proroga; se la proroga non è notificata, il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza
  • Per contestare una presunta lesione delle prerogative difensive è necessario indicare concretamente in cosa consista la lesione: deduzioni apodittiche e generiche sono destinate a fallire
  • Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile l'istanza per mera riproposizione di motivi già esaminati; prima di proporre una nuova istanza verificare se la questione è già stata decisa e su quali basi

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