Cassazione Penale, Sentenza n. 35811/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Crotone del 25/02/2021 per mancata comunicazione alle parti dell'avviso di avvenuto deposito della motivazione (deposito effettuato il 19/08/2021; l'avviso sarebbe stato notificato oltre i termini indicati), e contestava la validità della proroga del termine per il deposito disposta dal Presidente ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo una lesione delle prerogative difensive e vizi di motivazione della decisione impugnata
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte mera riproposizione di una richiesta già rigettata (principio di preclusione/bis in idem) e, nel merito, infondato. La Corte ha precisato che il provvedimento di proroga ex art. 154, comma 4‑bis disp. att. cod. proc. pen. non è obbligatoriamente notificato alle parti ma va comunicato al CSM; se la proroga non è comunicata alle parti il termine per proporre impugnazione decorre dall'avviso di deposito della sentenza. Non sussiste quindi alcuna nullità o sanzione per la mancata comunicazione della proroga. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro del termine per la redazione/deposito della motivazione della sentenza; utilizzato per ricostruire i termini originari.
art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il provvedimento presidenziale di proroga deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura e non è obbligatoriamente notificato alle parti; se notificato alle parti sposta il dies a quo per impugnare, se non notificato il termine decorre dall'avviso di deposito della sentenza.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato perché la Corte d'appello ha deciso la questione in sede di giudice dell'esecuzione qualificando l'incidente come riproposizione di analoga istanza già rigettata.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per denunciare carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte ha però ritenuto la deduzione generica e non fondata.
art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. d) cod. proc. pen.
Ricostruzione del dies a quo per proporre impugnazione: se la proroga è notificata alle parti il termine decorre dalla nuova data di deposito; in assenza di notifica il termine decorre dall'avviso di deposito.
art. 548 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato, in combinato disposto con l'art. 585, per stabilire la decorrenza dei termini di impugnazione dalla notifica dell'avviso di deposito quando la proroga non è comunicata alle parti.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Citata in relazione alla valutazione delle responsabilità del ricorrente ai fini della condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende, per affermare l'assenza di elementi che giustifichino esenzione.
Massime di principio
- Una richiesta che ripropone pedissequamente istanze già rigettate può essere dichiarata inammissibile per preclusione/processuale: evitare ripetizioni identiche di domande già decise
- Il provvedimento presidenziale di proroga dei termini ex art. 154 disp. att. non deve essere necessariamente notificato alle parti; la sua mancata comunicazione non produce di per sé nullità o altra sanzione
- Se la proroga viene notificata alle parti, il termine per proporre impugnazione decorre dalla nuova data di deposito fissata dalla proroga; se la proroga non è notificata, il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza
- Per contestare una presunta lesione delle prerogative difensive è necessario indicare concretamente in cosa consista la lesione: deduzioni apodittiche e generiche sono destinate a fallire
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile l'istanza per mera riproposizione di motivi già esaminati; prima di proporre una nuova istanza verificare se la questione è già stata decisa e su quali basi
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