Sentenza n. 5981/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento “dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 34 del 31.10.2022 emessa dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio-Area Metropolitana di Napoli-Settore Gestione del Territorio notificata il 04.11.2022”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 34 del 31 ottobre 2022, notificata il 4 novembre 2022, relativa a un vano adibito a deposito/ripostiglio di circa 11,70 mq e a una recinzione realizzati senza titolo edilizio in area vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due proprietarie hanno impugnato l’ordine comunale di demolizione di ulteriori opere abusive, realizzate in prosecuzione di opere già verbalizzate nel 2016: un vano in legno adibito a deposito/ripostiglio, di circa 11,70 mq e altezza massima indicata in 2,80 m, e una recinzione composta da muretto, cordolo e barriera metallica. Le opere erano state realizzate senza permesso di costruire e ricadevano in area sottoposta a vincolo ai sensi della parte III del d.lgs. 42/2004. Le ricorrenti hanno contestato genericamente l’ordine demolitorio, senza indicare specifiche norme violate né confutare tutte le ragioni sostanziali dell’atto; hanno inoltre dedotto la violazione della partecipazione procedimentale e, con un ultimo motivo formulato ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., richiamato generici principi giurisprudenziali senza precisare lo sviamento o l’ingiustizia manifesta che avrebbero caratterizzato l’azione comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso: le censure contro la legittimità sostanziale dell’ordine sono risultate infondate, anche perché generiche e non idonee a contestare tutte le ragioni poste a fondamento dell’atto. L’ordinanza è adeguatamente motivata dalla descrizione delle opere e dall’accertamento della loro realizzazione senza il necessario titolo edilizio; trattandosi di misura vincolata e doverosa, fondata sull’accertamento dell’abuso, non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, sul tempo trascorso o sulla proporzionalità della sanzione ripristinatoria. È stata respinta anche la censura partecipativa: per l’ordine di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio, poiché la natura vincolata dell’atto esclude che l’apporto del privato possa determinarne un esito diverso. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stata individuata la concreta fattispecie di sviamento o di ingiustizia manifesta. Rilievi di rito ulteriori sono stati assorbiti dalla decisione nel merito. Spese compensate, con nulla disposto a carico delle parti.
Norme richiamate
In assenza del permesso di costruire richiesto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
Il permesso di costruire è richiesto per le opere contestate; la loro realizzazione senza tale titolo costituisce il presupposto dell’ordine demolitorio. Il passaggio compare nella ricostruzione della fattispecie, senza un’autonoma interpretazione della disposizione.
il provvedimento è legittimamente motivato attraverso l’indicazione delle ulteriori opere realizzate in assenza di titolo edilizio e alla luce della consistenza degli abusi realizzati in area vincolata ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004.
La collocazione delle opere in area vincolata è richiamata dal giudice a sostegno della motivazione dell’ordine, unitamente alla descrizione degli interventi abusivi e alla loro esecuzione senza titolo.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Infine è inammissibile in quanto genericamente formulato l’ultimo motivo, articolato in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) cpa., in quanto non risulta affatto individuata la fattispecie concreta che si intende contestare, limitandosi la difesa ricorrente a richiamare generici principi giurisprudenziali, senza indicare in cosa consista lo sviamento né l’ingiustizia manifesta.
La censura deve identificare la fattispecie concreta e specificare i fatti che integrerebbero il vizio dedotto; il mero richiamo a principi giurisprudenziali, senza indicare in cosa consista lo sviamento o l’ingiustizia manifesta, rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto doveroso e vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso; una volta descritte compiutamente le opere e constatata l’assenza del necessario titolo edilizio, la motivazione è adeguata senza una distinta indicazione dell’interesse pubblico concreto.
- Poiché l’amministrazione non dispone di discrezionalità nella scelta della sanzione ripristinatoria conseguente all’abuso, l’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul tempo trascorso dalla realizzazione delle opere né sulla proporzionalità della misura.
- Per l’adozione dell’ordine di demolizione, atto vincolato, non è necessaria la comunicazione preventiva di avvio del procedimento, quando la partecipazione del privato non può incidere sull’esito.
- È inammissibile la censura che richiami in modo astratto principi giurisprudenziali senza individuare i fatti della fattispecie concreta e precisare in che cosa consisterebbero i vizi dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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