Cassazione Penale, Ordinanza n. 35282/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di condanna per rapina resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per una rapina. L'unico motivo deduceva l'erroneità e l'illogicità della motivazione sulla prova dell'identificazione dell'autore del fatto, contestando il valore del riconoscimento dell'imputato quale esecutore della rapina e l'attendibilità delle fonti di prova. La Corte rileva però che le censure riproducono pedissequamente questioni già dedotte in appello e disattese, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del giudice di merito, che aveva valorizzato: l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria mediante confronto tra immagini di videosorveglianza e documenti dell'imputato; la coincidenza del numero di targa con quello dell'autovettura dell'imputato; l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato circa l'utilizzo del proprio veicolo per la rapina. La censura è ritenuta inammissibile anche perché sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il controllo di legittimità non consente di sovrapporre una nuova valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, né di censurare la motivazione attraverso un raffronto con modelli alternativi di ragionamento esterni alla sentenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.
- La denuncia di illogicità della motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le concrete argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Ai fini della prova dell'identità dell'autore del reato, il giudice di merito può valorizzare in modo unitario plurimi elementi convergenti, come il riconoscimento fotografico o documentale, la corrispondenza della targa del veicolo e l'assenza di spiegazioni alternative dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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