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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12671/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della confisca di prevenzione adombrando, in primo luogo, l'illegittima rinnovazione della misura patrimoniale dopo la declaratoria di inefficacia per decorso del termine previsto dall'art. 27, comma 6, D.lgs. n. 159/2011, sostenendo che tale reiterazione violerebbe il diritto al giusto processo (art. 111 Cost.) per la durata irragionevole, nonché gli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU (diritto di proprietà ) e gli artt. 3, 41 e 42 Cost.. Inoltre deducevano violazioni dell'art. 24 D.lgs. 159/2011 con riguardo alla mancata restituzione di beni e incrementi di valore di prodotti finanziari per varie annualità (in particolare 2006, 2007-2009 e 2010-2012). In via subordinata chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità con la Direttiva 2014/42/UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'inefficacia della confisca per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 27, comma 6, D.lgs. 159/2011 è un vizio di natura endoprocessuale e non impedisce la rinnovazione di una nuova procedura ablativa ove permangano i presupposti sostanziali della misura (qualifica soggettiva e giudizio di sproporzione). Il collegio ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo la Direttiva 2014/42/UE non pertinente alla confisca di prevenzione ripristinatoria così come disciplinata in Italia. Quanto alle questioni di restituzione e calcolo degli importi relativi alle annualità indicate, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse dato adeguata motivazione e che le doglianze attengano a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità . I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 6

    non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario

    La Corte interpreta la norma come previsione di un termine perentorio la cui violazione determina inefficacia processuale della confisca nel procedimento che ha superato il termine, ma non impedisce la rinnovazione di una nuova procedura ablativa quando permangono i presupposti sostanziali della misura; il vizio è meramente formale/endoprocessuale.

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24 (comma 1 e comma 2)

    Art. 24, comma 2 propone termini analoghi per la fase di primo grado; l'art. 24, comma 1 disciplina la restituzione dei beni ove esclusa la sproporzione. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate circa la quantificazione e la restituzione siano questioni di merito e che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente il calcolo degli importi.

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 2

    Riferimento giurisprudenziale all'istituto della revocazione ex art. 28 come rimedio per vizi di merito nei presupposti della confisca; la Corte distingue le ipotesi di difetto originario dei presupposti (revocazione) dalle patologie procedurali che determinano inefficacia endoprocessuale.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

    La giurisprudenza storica (Sez. U. Madonia) che ha disciplinato i limiti temporali del sequestro/confisca viene ritenuta ermeneuticamente rilevante per interpretare le norme attuali: anche norme precedenti che prevedevano termini perentori mostrano analogia con l'attuale disciplina della prevenzione.

  • Direttiva 2014/42/UE

    i beni "congelati" ma successivamente non confiscati debbono essere restituiti immediatamente

    La Corte ritiene la Direttiva volta all'ambito penale della confisca per reato e di armonizzazione minima; non impedisce allo Stato membro di prevedere strumenti più ampi per la confisca di prevenzione: la direttiva non è ritenuta ostativa alla reiterazione delle misure di prevenzione patrimoniali nel diritto italiano.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale non è stata ritenuta necessaria: il giudice nazionale può decidere la controversia senza interrogare la Corte di Giustizia quando non sussiste un effettivo bisogno interpretativo del diritto UE per la decisione.

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (rimedi per la durata del processo)

    La Corte ricorda l'esistenza del rimedio indennitario volto a tutelare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e ritiene che le disfunzioni sistemiche non comportino automaticamente l'illegittimità della norma che consente la rinnovazione della misura.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 42, 111

    Gli artt. 41 e 42 legittimano limitazioni della proprietà e dell'iniziativa economica per finalità pubbliche purché proporzionate; l'art. 111 garantisce il diritto a un processo di durata ragionevole. La Corte ha ritenuto che la normativa impugnata sia compatibile con questi parametri e che eventuali violazioni della durata vadano rimediate con gli strumenti previsti (es. legge 89/2001).

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) e Protocollo addizionale n. 1 (art. 1)

    La Corte ha ritenuto che i profili convenzionali relativi al giusto processo e alla protezione della proprietà non impediscano, di per sè, la rinnovazione di una misura di prevenzione effettivamente fondata e ha richiamato la giurisprudenza che definisce la confisca di prevenzione quale misura non sanzionatoria ma ripristinatoria, soggetta ai canoni di proporzionalità e tutela processuale.

Massime di principio

  • L'inefficacia della confisca per decorso del termine previsto dall'art. 27, comma 6, D.lgs. 159/2011 è un vizio endoprocessuale: produce effetti invalidanti solo nel procedimento in cui è intervenuta, ma non preclude che, se permangono i presupposti sostanziali, venga instaurata una nuova procedura di prevenzione patrimoniale e adottata una nuova confisca.
  • Il 'giudicato' in materia di misure di prevenzione è "debole" e non opera in senso impeditivo rispetto a nuove valutazioni o a nuove procedure quando l'annullamento sia dovuto a vizi procedurali; la stabilità delle decisioni patrimoniali è più limitata rispetto alle comuni situazioni di giudicato civile/penale.
  • Le censure relative alla durata ragionevole del processo devono essere valutate separatamente: l'esistenza di un rimedio indennitario (legge 89/2001) rende non automatico il contrasto costituzionale della norma che prevede la reiterazione procedimentale; le inefficienze organizzative non giustificano di per sè l'illegittimità della disciplina sulla rinnovazione.
  • La Direttiva 2014/42/UE, pur imponendo garanzie sul congelamento e la confisca con finalità eurounitarie, non impedisce agli Stati membri di prevedere strumenti più incisivi per la prevenzione patrimoniale quando la normativa nazionale rientri nei margini della disciplina minima e rispetti i diritti fondamentali.
  • In sede di Cassazione il sindacato è in prevalenza di legittimità (violazione di legge); contestazioni di natura tecnico-contabile o di merito (calcolo della sproporzione, quantificazione degli importi, valutazioni peritali) sono difficilmente accolte se la Corte territoriale ha dato motivazione congrua.

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