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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40734/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione per mancata traduzione in aula dell'imputato, detenuto per altra causa, lamentando che, pur essendo noto il suo stato di detenzione, non è stato disposto il trasferimento in udienza per garantire la sua presenza personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. Ha confermato che non era necessario tradurre l'imputato perché egli era da considerarsi presente per avere rilasciato una procura speciale che aveva richiesto il rito abbreviato; tale procura costituisce una fictio iuris di presenza e garantisce la conoscenza effettiva del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    art. 420, comma 2-ter, secondo periodo, cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui l'imputato è considerato presente anche senza fisica partecipazione: tra questi, la richiesta scritta di un rito speciale o la rappresentanza in udienza tramite procuratore speciale; la Corte interpreta tale fattispecie come operante per considerare il detenuto presente.

  • art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Pone l'onere al giudice, in sede di udienza predibattimentale, di accertare la costituzione delle parti e di applicare le disposizioni sul processo in assenza; la Corte rileva che l'accertamento preliminare svolto legittima la prosecuzione senza traduzione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    art. 23, comma 1, lett. b) e art. 32, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.150/2022

    La riforma ha ridefinito il processo in assenza, introducendo la fiction di presenza per determinate scelte processuali (es. procura speciale per rito abbreviato); la Corte applica tali disposizioni per escludere l'obbligo di traduzione quando ricorrono quei presupposti.

  • art. 99-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 (richiamato)

    art. 99-bis, comma 1, d.lgs. n.150 del 2022

    Richiamato nel quadro delle modifiche procedurali introdotte dalla riforma; contribuisce al regime che consente di considerare presente l'imputato in determinate ipotesi di rappresentanza o richiesta di rito.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 6, comma 3, lett. c) e d)

    Richiama il principio che l'imputato ha diritto a essere presente e a difendersi, ma la Corte ricorda che la giurisprudenza europea ammette una rinuncia consapevole e informata alla presenza, compatibile con la rappresentanza tramite procuratore speciale.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici

    art. 14, comma 3, lett. d), e) e f)

    Conferma garanzie del diritto di difesa e della presenza, che possono essere esercitate anche tramite difensore o mediante rinuncia consapevole; la Corte ne trae conferma della legittimità della fiction di presenza.

Massime di principio

  • La procura speciale per la richiesta di un rito speciale (es. rito abbreviato) equivale, ai fini processuali, alla presenza dell'imputato: quando esiste tale procura valida il giudice non è obbligato a disporre la traduzione dell'imputato detenuto.
  • Il giudice dell'udienza predibattimentale (o dell'udienza preliminare) deve verificare preliminarmente la regolarità delle notifiche e l'effettiva consapevolezza dell'imputato; tale accertamento è fondamentale e basta per giustificare la prosecuzione del processo senza ripetere la verifica nelle fasi successive.
  • La rinuncia alla presenza personale è ammessa purché sia consapevole e informata; la rappresentanza con procuratore speciale costituisce prova della conoscenza e della volontà dell'imputato di non partecipare personalmente.
  • Se non sussiste una procura speciale o altra manifestazione scritta e informata di rinuncia alla presenza, l'obbligo di tradurre il detenuto può ricorrere per tutelare il diritto di difesa.
  • La tutela dei diritti garantiti da convenzioni internazionali (Cedu, Patto ICCPR) è compatibile con la fiction di presenza quando la rinuncia alla partecipazione è effettiva, informata e verificata dal giudice.

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