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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06145/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del tribunale di Bergamo emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il ricorrente lamentava l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i casi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché il gravame era inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza del ricorrente mirava a far valere l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte afferma che il motivo dedotto non rientra nei casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamata come base per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione al di fuori dei limiti speciali previsti per il patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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