Cassazione Penale, Sentenza n. 46863/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le persone offese impugnavano l'ordinanza di archiviazione del 14/04/2023 (che disponeva l'archiviazione nei confronti di Antonino Pulejo e Giampiero Pavoni per i reati di cui agli artt. 449 e 450 c.p.) deducendo l'abnormità del provvedimento: il G.I.P. avrebbe basato la decisione su una consulenza tecnica della Procura ritenuta incompleta e contraddittoria (soprattutto sulla prevedibilità dello sprofondamento) e avrebbe omesso di disporre le indagini suppletive richieste dalle persone offese e di valutare la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel procedimento civile di accertamento tecnico preventivo promosso dalla C.M.C.
La decisione
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che, secondo la normativa e la giurisprudenza vigente, l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione emessa dopo udienza camerale sia consentita solo per i casi tassativi di nullità e violazioni del contraddittorio previsti dalle norme (non è pertanto consentito censurare il merito delle valutazioni tecniche del G.I.P.). Per l'inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dai ricorrenti per eccepire violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte sottolinea che detti principi trovano applicazione nella limitata disciplina impugnatoria dell'archiviazione, ma non consentono revisione del merito del G.I.P. fuori dai casi di nullità espressamente previsti
artt. 125, 408, 410, 411, 616, 409 (comma 6), 127 (comma 5)
La pronuncia chiarisce che l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione dopo udienza camerale è limitata ai casi di nullità del procedimento camerale o alle specifiche ipotesi di violazione procedurale indicate (art. 410 bis introdotto dalla legge n.103/2017 e richiamate disposizioni sul reclamo), e conferma l'applicabilità delle sanzioni per ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.)
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
introduzione art. 410 bis c.p.p. e modifica dell'assetto impugnatorio
Ha trasformato il rimedio impugnatorio contro l'archiviazione: ricorso per cassazione sostituito dal reclamo al tribunale monocratico e ampliato in parte i casi di proponibilità, tuttavia senza consentire la revisione del merito del giudice delle indagini
Decreto legislativo n. 28 del 2015
introduzione dell'art. 411 comma 1 bis c.p.p. (richiamato)
Prevede obblighi di avviso in ipotesi di archiviazione per particolare tenuità; la Corte ricorda che alcune violazioni di tali obblighi rientrano nelle ipotesi in cui l'impugnazione è consentita
Sentenza Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di determinazione delle spese e valutazione della colpa dei ricorrenti nella proposizione di impugnazioni infondate
Giurisprudenza di legittimità
più pronunce richiamate (es. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018; Sez. U. n. 24 del 09/06/1995)
Costante indirizzo secondo il quale il ricorso contro l'archiviazione dopo udienza camerale è ammesso solo per violazioni delle regole del contraddittorio e non per censurare il merito delle valutazioni tecniche del giudice
Massime di principio
- L'impugnazione di un'ordinanza di archiviazione emessa dopo udienza camerale è ammissibile solo per i casi tassativi di nullità o violazioni procedurali che hanno leso il contraddittorio (es. mancato avviso della richiesta di archiviazione), non per contestare il merito delle valutazioni tecniche del G.I.P.
- Se si ritiene necessario acquisire ulteriori prove tecniche o CTU, tali istanze vanno presentate con tempestività e con argomentazioni circostanziate nella fase delle indagini preliminari o nell'opposizione all'archiviazione; non sono efficaci impugnazioni basate solo sulla richiesta di ulteriori accertamenti quando la legge limita l'impugnabilità
- Dopo la riforma del 2017, il rimedio contro l'archiviazione si articola principalmente nel reclamo al tribunale monocratico (art. 410 bis c.p.p.): occorre verificare i presupposti specifici di proponibilità prima di proporre impugnazioni al fine di evitare inammissibilità e sanzioni pecuniarie
- In presenza di dubbi sulla completezza o attendibilità di consulenze tecniche utilizzate dal PM/G.I.P., le persone offese devono documentare fattivamente le carenze e chiedere puntualmente indagini suppletive o una CTU prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione
- Se l'obiettivo è ottenere un risarcimento o accertamenti civili, può essere più efficace adire la via civile (azione di responsabilità o accertamento tecnico preventivo) parallelamente alle iniziative penali, soprattutto quando i rimedi penali sono procedimentalmente limitati
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