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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46863/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le persone offese impugnavano l'ordinanza di archiviazione del 14/04/2023 (che disponeva l'archiviazione nei confronti di Antonino Pulejo e Giampiero Pavoni per i reati di cui agli artt. 449 e 450 c.p.) deducendo l'abnormità del provvedimento: il G.I.P. avrebbe basato la decisione su una consulenza tecnica della Procura ritenuta incompleta e contraddittoria (soprattutto sulla prevedibilità dello sprofondamento) e avrebbe omesso di disporre le indagini suppletive richieste dalle persone offese e di valutare la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel procedimento civile di accertamento tecnico preventivo promosso dalla C.M.C.

La decisione

Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che, secondo la normativa e la giurisprudenza vigente, l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione emessa dopo udienza camerale sia consentita solo per i casi tassativi di nullità e violazioni del contraddittorio previsti dalle norme (non è pertanto consentito censurare il merito delle valutazioni tecniche del G.I.P.). Per l'inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati dai ricorrenti per eccepire violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte sottolinea che detti principi trovano applicazione nella limitata disciplina impugnatoria dell'archiviazione, ma non consentono revisione del merito del G.I.P. fuori dai casi di nullità espressamente previsti

  • Codice di procedura penale

    artt. 125, 408, 410, 411, 616, 409 (comma 6), 127 (comma 5)

    La pronuncia chiarisce che l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione dopo udienza camerale è limitata ai casi di nullità del procedimento camerale o alle specifiche ipotesi di violazione procedurale indicate (art. 410 bis introdotto dalla legge n.103/2017 e richiamate disposizioni sul reclamo), e conferma l'applicabilità delle sanzioni per ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.)

  • Legge n. 103 del 23 giugno 2017

    introduzione art. 410 bis c.p.p. e modifica dell'assetto impugnatorio

    Ha trasformato il rimedio impugnatorio contro l'archiviazione: ricorso per cassazione sostituito dal reclamo al tribunale monocratico e ampliato in parte i casi di proponibilità, tuttavia senza consentire la revisione del merito del giudice delle indagini

  • Decreto legislativo n. 28 del 2015

    introduzione dell'art. 411 comma 1 bis c.p.p. (richiamato)

    Prevede obblighi di avviso in ipotesi di archiviazione per particolare tenuità; la Corte ricorda che alcune violazioni di tali obblighi rientrano nelle ipotesi in cui l'impugnazione è consentita

  • Sentenza Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di determinazione delle spese e valutazione della colpa dei ricorrenti nella proposizione di impugnazioni infondate

  • Giurisprudenza di legittimità

    più pronunce richiamate (es. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018; Sez. U. n. 24 del 09/06/1995)

    Costante indirizzo secondo il quale il ricorso contro l'archiviazione dopo udienza camerale è ammesso solo per violazioni delle regole del contraddittorio e non per censurare il merito delle valutazioni tecniche del giudice

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'ordinanza di archiviazione emessa dopo udienza camerale è ammissibile solo per i casi tassativi di nullità o violazioni procedurali che hanno leso il contraddittorio (es. mancato avviso della richiesta di archiviazione), non per contestare il merito delle valutazioni tecniche del G.I.P.
  • Se si ritiene necessario acquisire ulteriori prove tecniche o CTU, tali istanze vanno presentate con tempestività e con argomentazioni circostanziate nella fase delle indagini preliminari o nell'opposizione all'archiviazione; non sono efficaci impugnazioni basate solo sulla richiesta di ulteriori accertamenti quando la legge limita l'impugnabilità
  • Dopo la riforma del 2017, il rimedio contro l'archiviazione si articola principalmente nel reclamo al tribunale monocratico (art. 410 bis c.p.p.): occorre verificare i presupposti specifici di proponibilità prima di proporre impugnazioni al fine di evitare inammissibilità e sanzioni pecuniarie
  • In presenza di dubbi sulla completezza o attendibilità di consulenze tecniche utilizzate dal PM/G.I.P., le persone offese devono documentare fattivamente le carenze e chiedere puntualmente indagini suppletive o una CTU prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione
  • Se l'obiettivo è ottenere un risarcimento o accertamenti civili, può essere più efficace adire la via civile (azione di responsabilità o accertamento tecnico preventivo) parallelamente alle iniziative penali, soprattutto quando i rimedi penali sono procedimentalmente limitati

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