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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27011/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva definito il procedimento con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto non rientrava tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: il ricorrente si era limitato a censurare l'eccessività della pena applicata, senza denunciare vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammissibile soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché il ricorrente ha formulato una doglianza sulla sola eccessività della pena, motivo non consentito, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dalla norma, con esclusione di censure diverse, come la mera doglianza sull'entità della pena.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una sentenza pronunciata ai sensi del patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    La limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017 in poi.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che costituiscono un catalogo chiuso.
  • La doglianza relativa alla sola eccessività della pena non integra, di per sé, un motivo di ricorso consentito contro il patteggiamento, salvo che si traduca in deduzione di illegalità della pena.
  • La disciplina restrittiva dell'impugnazione contro il patteggiamento si applica alle richieste di applicazione pena formulate dopo l'entrata in vigore della L. n. 103/2017, e quindi dal 3 agosto 2017.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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