Cassazione Civile, Ordinanza n. 07101/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni del contribuente a garanzia di crediti derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada, iscrizione fondata su cartelle esattoriali notificate in precedenza. Il debitore ha agito davanti al Giudice di pace chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'ipoteca, deducendo la prescrizione dei crediti garantiti e la mancanza di preavviso di iscrizione ipotecaria. Il Giudice di pace ha accolto la domanda solo con riferimento a una cartella. In appello, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'impugnazione ritenendo che l'appellante avesse ritirato il fascicolo di parte senza poi depositarlo, con conseguente impossibilità di esaminare la sentenza impugnata e i documenti. In cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, con i primi due motivi, violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 c.p.c., sostenendo di aver invece depositato tempestivamente in via telematica il fascicolo di parte contenente la sentenza impugnata, secondo la disciplina emergenziale applicabile; con il terzo motivo ha denunciato la nullità della notificazione della sentenza impugnata per erronea certificazione di conformità, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, perché il Tribunale ha deciso sulla base di un errore di percezione: aveva ritenuto inesistente agli atti la sentenza impugnata e il fascicolo di parte, mentre dal ricorso e dalla documentazione allegata risultava il deposito telematico del fascicolo ai sensi dell'art. 16-bis l. n. 179 del 2012, nel contesto emergenziale Covid. La motivazione del Tribunale è stata quindi considerata non correlata agli atti di causa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, con regolazione delle spese demandata al giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta in relazione alla decisione resa sul presupposto della mancata disponibilità del fascicolo e della sentenza impugnata.
Richiamato nei motivi di ricorso, in connessione con la contestazione dell'erroneo rigetto dell'appello per asserita mancanza degli atti necessari alla decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la decisione resa senza corretta considerazione degli atti effettivamente depositati.
Richiamato per contestare la motivazione del Tribunale, ritenuta non corrispondente agli atti di causa.
art. 16-bis l. n. 179 del 2012
Indicata come base normativa del deposito telematico del fascicolo di parte, ritenuto tempestivo e idoneo a rendere disponibile la sentenza impugnata agli atti.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello fonda il rigetto dell'impugnazione sull'erroneo presupposto della mancata produzione del fascicolo o della sentenza impugnata, la decisione è censurabile per errore di percezione e per motivazione non correlata agli atti di causa.
- Il deposito telematico del fascicolo di parte, se effettuato secondo la disciplina applicabile, equivale a un valido deposito processuale e impedisce di ritenere che gli atti siano mancanti.
- Se il motivo di ricorso investe l'errore del giudice sulla presenza in atti di documenti decisivi, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito possono restare assorbiti.
- In sede di legittimità, l'errore del giudice sulla disponibilità agli atti di un documento decisivo può determinare la cassazione con rinvio quando la decisione di merito risulti viziata dalla falsa percezione del contenuto processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06975/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06977/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06979/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →